Regolamento per Comitati

REGOLAMENTO PER I COMITATI 
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Art. 1) Il presente regolamento è stato approvato dall’Assemblea dei soci in data 13 maggio 2010 in base all’art. 11 dello statuto sociale.
 

Adesione quale socio ordinario 

Art. 2) Gli aspirati Comitati che desiderano aderire ad ANDOS in base all’art. 6 dello statuto sociale dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
  • breve spiegazione dei motivi che hanno spinto a chiedere l'apertura;
  • indicare almeno 5 nomi del futuro Consiglio Direttivo del Comitato abbinate alle seguenti cariche: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere.
 
Art. 3) L’aspirante Comitato indirizzerà la richiesta di apertura del nuovo Comitato A.N.D.O.S. onlus alla sede del Coordinamento Nazionale, oggi sita in:
Comitato A.N.D.O.S onlus di Roma
Via Felice Grassi-Gondi.n. 47
Tel 0670304092
e-mail: andos-comitato-roma@alice.it 
 
Art. 4) La lettera di richiesta verrà sottoposta dal Coordinatore Nazionale al Consiglio Direttivo Nazionale di A.N.D.O.S. onlus. Accertata l'idoneità della loro struttura al perseguimento dei fini dell'Associazione Nazionale, il Consiglio Nazionale esprimerà parere positivo a procedere attraverso una raccomandata su carta intestata ANDOS – O.N.L.U.S. firmata dal Coordinatore Nazionale.
Avuto parere positivo ciascun Comitato dovrà procedere a registrare lo statuto sociale (per atto pubblico o scrittura privata autenticata) adottando lo statuto tipo previsto da ANDOS – O.N.L.U.S.
Copia dell’atto costitutivo e dello statuto firmato e registrato presso ufficio del registro della Agenzia delle Entrate e la copia del codice fiscale del nuovo comitato dovranno essere inviati alla sede dell’ANDOS – O.N.L.U.S., via Peschiera, 1 - 20154 Milano.
I Comitati dovranno assumere la denominazione di: "Comitato A.N.D.O.S. di ........ – O.N.L.U.S." con l'aggiunta del nome della località ove è posta la sede del Comitato stesso.
Ricevuta la documentazione di cui sopra, ANDOS – O.N.L.U.S.  provvederà a comunicare il riconoscimento del Comitato includendolo come socio ordinario.
 

Coordinamento dei Comitati 

Art. 5) I Comitati hanno autonomia sia operativa che amministrativa nell'ambito di loro appartenenza, in quanto le realtà locali presentano caratteristiche specifiche che devono essere affrontate secondo scelte, schemi operativi, mezzi di intervento e risorse umane opportunamente adottati.
 
Art. 6) Al Consiglio Direttivo Nazionale di questa Associazione spetta la programmazione e direzione delle iniziative di interesse nazionale. Sarà compito dell'Associazione Nazionale effettuare corsi di formazione professionalizzante ai volontari dei Comitati nonché effettuare il monitoraggio dei loro aderenti e delle attività dei Comitati. Si specifica che i nuovi Comitati sono obbligati a partecipare al corso di formazione organizzato dall’A.N.D.O.S. onlus Nazionale 1 volta all’anno almeno per i primi 2 anni dall’apertura.
Ogni Comitato si impegna a fornire all’Associazione Nazionale ogni informazione per finalità operative o statistiche che sarà richiesta.
 
Art. 7) I Comitati effettueranno, per il raggiungimento dei fini associativi, tutte le iniziative che riterranno valide in sede locale, fermo restando che ogni iniziativa che coinvolge più aree del territorio andrà comunicata al Coordinatore Nazionale al quale spettano compiti di indirizzo e di coordinamento di tutte le attività dei Comitati locali.
 

Cessazione dei Comitati 

Art. 8) Il Consiglio Direttivo Nazionale è vigile sul comportamento dei diversi Comitati. Per tale funzione, nel caso in cui un Comitato non rispetti la competenza territoriale o ponga in essere comportamenti in contrasto con le normative di Legge o con l’indirizzo generale di ANDOS – O.N.L.U.S., sarà facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale di intervenire in merito:
  • direttamente richiamando ufficialmente il Comitato ad interrompere i comportamenti contrastanti;
  • adire il Collegio dei Probiviri per dirimere le questioni di disaccordo fra ANDOS – O.N.L.U.S.  e il Comitato;
  • esercitare il proprio diritto di esclusione del Comitato.
 
Art. 9) Il Comitato perde la qualifica di socio ordinario se:
  • si dimette;
  • perde i requisiti prescritti per l’ammissione;
  • si rende moroso di due quote associative consecutive e non pone rimedio entro i 15 giorni dalla messa in mora (con comunicazione del Consiglio Direttivo Nazionale a mezzo lettera raccomandata a.r.);
  • per indegnità o comportamento contrastante con l’etica, le normative di Legge o l’indirizzo generale di ANDOS – O.N.L.U.S.
L’indegnità sarà sancita dall’Assemblea dei soci accompagnata da parere vincolante favorevole del Collegio dei Probiviri. Può essere sancita l’indegnità anche nel caso in cui il comportamento scorretto sia posto in essere da alcuni dei soci del Comitato e, nonostante richiamo da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, il Comitato non sia intervenuto nella risoluzione del problema.
 
Art. 10) La cessazione della qualifica di socio fa decadere ogni carica che i propri rappresentanti hanno in ANDOS – O.N.L.U.S.  e obbliga il Comitato:
  • modifica della denominazione sociale;
  • divieto di utilizzo del nome “ANDOS” per la propria corrispondenza sia interna che esterna;
  • autorizza ANDOS – O.N.L.U.S. a comunicare agli uffici pubblici o di interesse pubblico del territorio in cui ha la sede il Comitato espulso, che il Comitato non è più riconosciuto da ANDOS – O.N.L.U.S..