STATUTO
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Allegato "A"
REPERTORIO N. 77174 RACCOLTA N. 6069
STATUTO
di Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS)
Art.1 - Denominazione
Art.2 - Sede
Art.3 - Durata
Atr.4 - Oggetto
Art.5 - Patrimoni ed esercizi sociali
Art.6 - Associati
Art.7 - Cessazione
Art.8 - Quota associativa
Art.9 - Organi
Art.10- Assemblea
Art.11- Consiglio direttivo Nazionale
Art.12- Rappresentanza
Art.13- Collegio dei Revisori dei Conti - Tesoriere
Art.14- Collegio dei Provirbi
Art.15- Esercizi sociali - bilanci
Art.16- Organizzazione
Art.17- Scioglimento
Art.18- Riferimento alla legge
Statuto del comitato ANDOS di .....
ARTICOLO 1 - Denominazione
E' costituita, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, una Associazione di volontariato con la denominazione:
"Associazione Nazionale Donne Operate al Seno -A.N.D.O.S..
"Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) L'Associazione potrà anche usare la denominazione abbreviata "ANDOS" .
ARTICOLO 2 - Sede
La sede legale dell'Associazione è quella del Presidente protempore in carica. La sede operativa è quella del Coordinatore nazionale protempore in carica.
ARTICOLO 3 - Durata
La durata dell'Associazione è illimitata e connessa con il perseguimento delle finalità dell'Associazione medesima. L'Associazione potrà esser sciolta con delibera dell'Assemblea dei Soci, con le maggioranze di legge.
ARTICOLO 4 - Oggetto
L'Associazione ha per oggetto quello di:
. riunire in libera Associazione le persone che hanno subìto un intervento al seno insieme a quanti intendono collaborare alla loro assistenza e al loro reinserimento nella società e negli ambiti di lavoro (medici, psicologi, terapisti della riabilitazione, istruttori di ginnastica, nuoto, altri sport, infermieri, volontari, "consulenti legali";
. portare aiuto morale e materiale a tutti coloro presso i quali l'Associazione potrà intervenire anche mediante lo svolgimento di attività di volontariato ed opere di umana solidarietà, assistenza sociale, beneficenza;
. svolgere attività di formazione, informazione e prevenzione sui problemi attinenti il cancro mammario nei confronti di medici, personale infermieristico, volontari e pazienti e donne in generale affinchè possa essere conseguito il pieno successo terapeutico insieme a quello funzionale e rieducativo;
svolgere eventualmente anche attività di formazione, informazione e volontariato per la assistenza delle donne in generale;
. svolgere ogni iniziativa, per proprio conto o congiuntamente con altre istituzioni, valida a favorire sotto il profilo fisico, psicologico, umano e sociale, una completa ripresa della donna operata al seno;
. organizzare, in collaborazione con le strutture esistenti, una capillare campagna di educazione sanitaria, sociale e di divulgazione a tutti i livelli;
. raggruppare tutte le organizzazioni aderenti in un programma comune che si proponga di promuovere la difesa della salute con metodo globale e con tutti gli strumenti idonei;
. promuovere e sviluppare ogni iniziativa che valga a potenziare l'attività dell'Associazione soprattutto nel campo della ricerca e della formazione e aggiornamento professionale.
L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle qui enunciate, ma eventualmente soltanto quelle ad esse connesse.
L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà inoltre aderire e/o affiliarsi a qualsiasi ente, pubblico e/o privato, organismo, fondazione o federazione che abbia scopi analoghi e/o connessi alla propria attività e che faciliti, direttamente o indirettamente, il conseguimento dei propri fini istituzionali. L'Associazione ANDOS Onlus potrà richiedere al Governo Italiano il riconoscimento di Organizzazione Non Governativa attraverso le regolari procedure che permettono ad una Associazione Noprofit, con riconosciuti scopi umanitari, il raggiungimento di tale attestazione internazionale.
L'Associazione ANDOS Onlus potrà altresì cooperare con ONG di altri paesi internazionali per la realizzazione di progetti a scopo sociale e umanitario con applicazione sia sul territorio nazionale sia sul territorio straniero.
Al fine di realizzare al meglio tali progetti l'Associazione ANDOS Onlus potrà accedere a finanziamenti di erogazione Europea, Ministeriale, Regionale e locale atti particolarmente alla cooperazione fra paesi stranieri.
Il tutto nel modo più ampio, senza limitazioni, riserve od eccezioni di sorta, sia in Italia che all'estero.
ARTICOLO 5 - Patrimonio ed esercizi sociali
L'Associazione non ha scopo di lucro. Le risorse necessarie al conseguimento dei fini istituzionali derivano:
dalle quote di ammissione e dalle quote d'iscrizione annue dei Comitati aderenti che venissero eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo;
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
dai beni mobili ed immobili che divengano, a seguito di conferimenti, di proprietà dell'Associazione;
dai contributi eventualmente disposti a favore dell'Associazione da privati, da Istituti, enti e/o organismi in genere, sia pubblici che privati;
dalle somme e dai beni a qualsiasi titolo acquisiti per erogazione dei benefattori, dei soci o per liberalità di terzi;
dai proventi derivanti da ricerche, studi o documenti realizzati dall'Associazione;
dai proventi della gestione di eventuali attività commerciali accessorie. All'Associazione vige:
il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, stato o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre associazioni di volontariato (organizzazioni non lucrative di utilità sociale -ONLUS) e a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dlcembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l' effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
l'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell' acronimo "ONLUS".
L'Associazione si impegna al rispetto di quanto stabilito all'art. 10 D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 svolgendo specificatamente le attività nei seguenti settori:
l) assistenza sanitaria, sociale e socio sanitaria, psicologica;
2) finalità di solidarietà;
3) istruzione e formazione;
4) svolgimento di attività connesse.
Obbligandosi inoltre al rispetto dei divieti di cui al successivo comma 6 dello stesso art. 10.
ARTICOLO 6 - Associati.
Sono soci dell'associazione i comitati che intendono ottemperare ai sensi dell'articolo 4 all'assistenza delle donne portatrici di tumore alla mammella e svolgere eventualmente attività di volontariato per l' assistenza delle donne in generale.
I Comitati ed i Soci sostenitori e benemeriti, fanno parte di questa associazione nazionale. Più in particolare:
a) soci ordinari: sono i Comitati locali, che costituiscono l'organizzazione periferica di questa Associazione e riuniscono sia le donne operate al seno e non, sia le persone che assumono il compito di assisterle.
I già costituiti Comitati dell' associazione ANDOS - Associazione nazionale Donne Operate al Seno, saranno automaticamente riconosciuti quali Comitati della costituita Associazione ANDOS Onlus, senza la necessità per ciascuno di essi di esperire alcuna formalità né di adeguare la propria struttura alla forma delle Onlus prevista per l'Associazione nazionale, riconoscendo a tali Comitati le funzioni, prerogative e compiti organizzativi della ANDOS Onlus in sede nazionale, rispetto alle singole aree locali di competenza di ciascun Comitato.
Potranno costituirsi nuovi Comitati che dovranno assumere, così come i Comitati già costituiti, la denominazione di: "Comitato di" con l'aggiunta ovviamente, del nome della località.
I Comitati comunicheranno la loro formazione al Coordinatore nazionale che lo sottoporrà al Consiglio Direttivo Nazionale di questa Associazione.
Accertata l'idoneità della loro struttura al perseguimento dei fini dell'Associazione nazionale, se ne pronuncierà il loro riconoscimento.
La ratifica della costituzione su carta libera intestata ANDOS, firmata dal Presidente Nazionale, sarà accompagnata dall'atto costitutivo autenticato e sarà quindi valida a tutti gli effetti legali.
I suddetti Comitati hanno autonomia sia operativa che amministrativa nell'ambito di loro appartenenza, in quanto le realtà locali presentano caratteristiche specifiche che devono essere affrontate secondo scelte, schemi operativi, mezzi di intervento e risorse umane opportunamente adottati.
Tutti i comitati effettueranno, per il raggiungimento dei fini associativi, tutte le iniziative che riterranno valide in sede locale, fermo restando che ogni iniziativa che coinvolge più aree del territorio sarà di competenza della Associazione nazionale, alla quale spetteranno compiti di indirizzo e di coordinamento di tutte le attività dei Comitati locali. Sarà compito dell 'Associazione Nazionale effettuare corsi di formazione professionalizzante ai volontari dei Comitati nonchè effettuare il monitoraggio dei loro aderenti e delle attività dei Comitati.
Al Consiglio Direttivo Nazionale di questa Associazione spetta la programmazione e direzione delle iniziative di interesse nazionale.
Ciascun Comitato dovrà uniformare il proprio Statuto al testo che si allega in bozza sotto la lettera "A".
Nell' ipotesi in cui un Comitato non rispetti i suddetti limiti di competenza territoriale, sarà in facoltà del Consiglio Direttivo della Associazione adire il Collegio dei probiviri chiedendo di emanare le disposizioni atte a far cessare la contestazione sollevata, sino alla esclusione del Comitato locale dalla organizzazione della Associazione nazionale.
b) soci onorari: l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può conferire la qualifica di Socio Onorario a quelle persone fisiche che, a suo insindacabile giudizio, abbiano acquisito particolari meriti nei campi in cui opera l'Associazione. I Soci Onorari possono partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie, ma senza diritto di voto.
c) soci benemeriti: sono nominati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, scelti tra i soci aventi diritto di voto che, nel corso di lunga appartenenza all 'Associazione, abbiano acquisito particolari benemerenze, per fattiva, generosa e disinteressata opera svolta a favore dell' Associazione stessa;
d) Soci sostenitori: sono coloro che contribuiscono periodicamente con contributi liberali, al perseguimento delle finalità dell' Associazione. I Soci sostenitori possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto.
ARTICOLO 7 - Cessazione
Il rapporto associativo cessa:
per perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione;
per decisione del Consiglio Direttiva; per morosità dovute al mancato versamento delle quote asso-ciative nei termini fissati dall'assemblea o dall'Organo di Amministrazione che le ha determinate; è considerato moroso l'Associato non in regola con le quote annue correnti e che non provveda al pagamento di quanto richiesto entro 15 giorni dalla messa in mora, fatta per lettera raccomandata r. r. dal Consiglio Direttiva;
per indegnità morale sancita dal Consiglio Direttiva su parere vincolante dei probi viri. La cessazione, comunque avvenga, fa decadere automaticamente dalle rispettive cariche ricoperte in seno all'Associazione.
ARTICOLO 8 - Quota Associativa
Il Consiglio Direttivo può stabilire il versamento da parte dei Soci di una quota di ammissione e di una quota annua di partecipazione, il cui ammontare sarà stabilito dal Consiglio Direttivo stesso, salvi eventuali altri versamenti straordinari che venissero deliberati dall'Assemblea dei Soci su richiesta del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può stabilire delle quote di entità diversa, a seconda che trattasi di Associati privati, enti con personalità giuridica pubblici e privati, associazioni private e collettive con cui ci siano rapporti di collaborazione.
ARTICOLO 9 - Organi
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Presidente, il Vice Presidente ed il Coordinatore NazionaIe;
- il Collegio dei Revisori dei Conti e il Tesoriere;
- il Comitato Tecnico Scientifico e il Comitato Pianificazione, Promozione, Risorse e Sviluppo;
- il Collegio dei probiviri.
ARTICOLO 10 - Assemblea
L'Assemblea Nazionale degli Associati è composta dal Presidente di ciascun Comitato.
L'Assemblea costituisce tutti i poteri in merito all' esistenza ed alla attività dell'Associazione ed alla normativa che regola la vita sociale.
E' convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo Nazionale, mediante avviso scritto ed inviato ai Comitati almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e dal Coordinatore Nazionale. In mancanza di entrambi è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Chi presiede l'Assemblea nomina il Segretario.
L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà delle persone aventi diritto a parteciparvi. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
In ogni caso essa delibera con la maggioranza dei presenti.
La delega per la partecipazione all' Assemblea è ammessa per i Presidenti dei Comitati, semprechè sia conferita ad altro rappresentante del Consiglio Direttivo del Comitato stesso oppure ad un Presidente di altro Comitato. Ogni partecipante all'Assemblea non può essere portatore di più di una delega. Non è ammessa la delega per i componenti il Consiglio Direttivo Nazionale.
Le funzioni dell'Assemblea Ordinaria sono:
fissare le linee generali programmatiche dell' attività dell'Associazione;
l'approvazione del programma dell'attività sociale;
l'approvazione dei bilanci annuali preventivi e consuntivi;
l'approvazione di modifiche alle norme statutarie;
la ratifica delle adesioni, dei recessi e delle esclusioni per morosità e per indegnità;
la nomina del Consiglio Direttivo Nazionale;
l'accettazione di somme erogate a qualsiasi titolo da enti pubblici e/o privati o da persone fisiche;la ratifica del regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo.
Tutti i soci dispongono ciascuno di un solo voto.Le deliberazioni dell'Assemblea saranno fatte constatare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e redatto su apposito libro. Le delibere assembleari impegnano tutti i soci ancorchè assenti o dissenzienti.
ARTICOLO 11 - Consiglio Direttivo Nazionale
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il presidente, il Vice Presidente ed il Coordinatore nazionale.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, e, in caso di sua assenza o impedimento, è presieduto dal Vice Presidente o dal Coordinatore Nazionale.
Il Consiglio si riunisce quando il Presidente lo ritiene necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due componenti del Consiglio stesso, con un preavviso minimo di 48 ore, abbreviabile a 24 ore in caso di convocazione per telegramma e/o fax.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri presenti. Il Consiglio Direttivo rende conto all'Assemblea della sua attività ed ha inoltre le seguenti funzioni:
nominare il Presidente nell'ambito del Consiglio Direttivo; amministrare l'Associazione e dare corso alle sue attività in conformità allo Statuto ed alle direttive generali e/o particolari della Assemblea;
studiare modalità, mezzi e priorità per conseguire gli scopi sociali individuando i programmi di attività e di spesa;
convocare l'Assemblea e stabilire l'ordine del giorno delle riunioni;
esaminare nel merito le domande di ammissione, decidendo sulla loro ammissibilità;
ad esso, sempre ai fini predetti, spettano tutti i più ampi poteri di coordinamento, di integrazione e di vigilanza delle attività dei Comitati;
conferire incarichi di rappresentanza o di coordinamento non previsti dallo Statuto e stabilire il titolo ad essi corrispondente;
predisporre il bilancio preventivo e consuntivo.
Rientra nei poteri del Consiglio Direttivo quello di nominare commissioni di studi, anche con non soci, per singoli settori di attività e l'emanazione del regolamento interno, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.
Il Consiglio potrà delegare tutte o parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti. Potrà delegare particolari compiti a persone estranee.
Il Consiglio Direttivo Nazionale sarà composto da un minimo di sette ad un massimo di dieci membri; essi durano in carica 3 (tre) anni e sino a dimissioni o revoca, ovvero per il tempo che l'Assemblea degli Associati stabilirà in sede di nomina, e sono rielegibili. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. In caso di mancanza di uno o più membri del Consiglio Direttivo Nazionale, lo stesso potrà rimanere valido fino ad un minino o più di sette. Al di sotto di tale numero lo stesso provvederà alla nomina di altri Consiglieri, che avverrà o tramite ripescaggio dei primi non eletti o tramite la nomina di altri soci dell'Associazione. La prima Assemblea utile dei soci dovrà ratificare o meno tale nomina. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insiemi a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
ARTICOLO 12 - Rappresentanza
La rappresentanza dell' Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonchè la firma sociale, spetta al Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza od impedimento , al Coordinatore Nazionale. Spettano al Presidente il potere di firma per l'Associazione nazionale e di rappresentanza legale della stessa sia di fronte ai terzi che in giudizio.
Tali poteri spettano al Coordinatore nazionale in caso di assenza o impedimento del Presidente.
La firma di detto Coordinatore nazionale costituirà prova, nei confronti di terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
Il Presidente può nominare procuratori speciali, anche non soci, per il compimento di singoli affari, ivi comprese le operazioni bancarie di qualsiasi specie e natura, senza eccezioni, riserve o limitazioni di sorta, stabilendone di volta in volta i poteri.
ARTICOLO 13 - Collegio dei Revisori dei Conti - Tesoriere
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da un Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti nominati dall'Assemblea, anche tra i non iscritti all'Associazione.
Al Collegio dei Revisori è demandata la verifica periodica della regolarità delle scritture contabili dell' Associazione; verifica, inoltre, il rendiconto annuale, redigendo apposita relazione indirizzata al Presidente dell'Associazione, da affiggersi a cura di questi nei locali dell' Associazione perché qualunque associato possa prenderne visione, e da presentarsi al Consiglio Direttivo ed alla successiva Assemblea degli associati.
I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, senza diritto di voto.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se durante detto periodo venisse a mancare un revisore, subentra il supplente più anziano di iscrizione. Esso resta in carica fino alla scadenza del mandato.
Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica tre anni. Compito del tesoriere e quello di supervisionare e controllare l'attività del Collegio dei Revisori dei Conti e relazionare il 'Consiglio Direttivo dell'attività e della gestione del conto corrente nazionale.
Al Tesoriere il Consiglio Direttivo delegherà la cura della conservazione del patrimonio della Associazione così come il disbrigo di ogni atto, attività e formalità necessario ed opportuno per la conservazione del patrimonio medesimo, così come la cura dei rapporti con gli enti e gli istituti di credito.
ARTICOLO 14 - Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall' Assemblea per la durata di tre anni. Essi nominano il loro Presidente tra i membri effettivi.
Se durante il periodo di carica venisse a mancare un proboviro, subentra il supplente più anziano di iscrizione.
Al Collegio dei Probiviri è demandato il compito di dirimere eventuali controversie sull' interpretazione dello Statuto, sulle controversie insorgenti tra gli Associati, nonchè le eventuali controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra gli Associati ed altre Associazioni. Esso decide in base ad equità e giustizia e, per quanto attiene alle controversie interne, la decisione sarà insindacabile ed inappellabile.
Su richiesta del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri esprime il proprio parere sull accuse di indegnità rivolte ad un socio.
Per le controversie tra soci, relative all' applicazione o all'interpretazione del presente Statuto, gli iscritti rinunciano esplicitamente a adire l'Autorità giudiziaria e si rimettono alle decisioni del Collegio dei probiviri che deciderà a maggioranza. Tale decisione sarà inappellabile.
ARTICOLO 15 - Esercizi sociali - bilanci
L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
A cura del Consiglio Direttivo viene, entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, redatto il bilancio dell'esercizio decorso che, insieme alla relazione illustrativa allo stesso e alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci convocata in via ordinaria, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Alla stessa assemblea, entro il mese di novembre, viene dal Consiglio Direttivo, se del caso, sottoposto un bilancio preventivo per l'esercizio sociale futuro, con l'eventuale richiesta di stabilire l'entità dei versamenti da parte dei Soci per la necessità di cassa dell'Associazione.
ARTICOLO 16 - Organizzazione
L'Associazione svolgerà la sua opera su tutto il territorio nazionale, all'estero e nei Paesi CEE.
Al Coordinatore Nazionale è demandato il compito di coordinare l'attività dei Comitati locali.
Il Presidente interverrà direttamente se le attività di qualche Comitato non rientra nel programma e nelle finalità impartite dal Consiglio Direttivo Nazionale.
A tal fine, sarà facoltà del Presidente adire il Collegio dei probiviri perché vengano adottate le misure necessarie affinchè i Comitati si attengano alle direttive del Consiglio Direttivo ivi compresa la rimozione del Presidente del Comitato.
ARTICOLO 17 - Scioglimento
Lo scioglimento dell 'Associazione può avvenire solo per delibera assembleare che vota con la maggioranza del 75% dei soci aventi diritto di voto, iscritti da almeno 30 giorni nel Libro dei Soci.
A seguito di tale delibera, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Essi provvederanno alle operazioni di liquidazione.
All' atto dello scioglimento, l'Assemblea delibererà anche sulla destinazione ad altra ONLUS del patrimonio sociale.
ARTICOLO 18 - Riferimento alla legge
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, avranno piena applicazione le disposizioni del libro primo, titolo II del Codice Civile, nonchè le norme di legge in materia di ONLUS.
STATUTO DEL COMITATO A.N.D.O.S. DI -
ART. 1 - Denominazione
E' costituito ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460, il comitato con denominazione"Comitato A.N.D.O.S. di " organizzazione non lucrativa di utilità sociale finalizzato allo studio, all'informazione, alla sensibilizzazione individuale e sociale in ordine ai problemi connessi alla salute della donna con particolare attenzione ai tumori sulla mammella.
Il Comitato rappresenta organizzazione periferica dell'Associazione di volontariato A. N. D. O. S. Onlus Nazionale e, pertanto, adegua i propri fini e la pro¬pria attività alle finalità e alle attività della A.N.D.O.S. Nazionale e specificamente a quanto previsto agli articoli 6 e 17 dello Statuto della A.N.D.O.S. Nazionale. La costituzione del Comitato è sottoposta e subordinata al riconoscimento del Consiglio Direttivo Nazionale, previo accertamento della idoneità della struttura e del perseguimento dei fini dell' Associazione Nazionale.
ART. 2 - Sede
Il Comitato ha sede legale e operativa in -
ART. 3 - Durata
La durata del Comitato è illimitata.
Il Comitato si estingue secondo le modalità previste dall'art. 27 c.c.:
a. nel caso il patrimonio diventi insufficiente al conseguimento degli scopi;
b. nel caso si estingua l'Associazione A.N.D.O.S. Onlus Nazionale;
c. per le altre cause di cui all'art. 27 C.C..
ART. 4 - Norme regolamentari
Il Comitato A.N.D.O.S. di........................................è disciplinato dal presente Statuto, trae origine dall' art. 4 dello Statuto Nazionale dell'A.N.D.O.S. Onlus di cui persegue le finalità, ed agisce nei limiti della L.Q. 266/1991 delle Leggi Regionali, Statali, e dei principi generali dell' Ordinamento Giuridico, nonchè della Legge 662/1996, sulle Onlus e pertanto si impegna a svolgere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che la Onlus si propone, vincola alla sua osservanza gli aderenti dell'organizzazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.
ART. 5 - Oggetto
Il Comitato A.N.D.O.S. di .......................................si propone, nel rispetto dei programmi e direttive impartite dal Consiglio Di-rettivo dell'Associazione A.N.D.O.S. Nazionale, di:
riunire in libera Associazione le persone che hanno subito un intervento al seno insieme a quanti intendono collaborare alla loro assistenza e al loro reinserimento nella società e negli ambiti di lavoro (medici, psicologi, terapisti della riabilitazione, istruttori di ginnastica, nuoto, altri sport, infermieri, volontari, consulenti legali);
portare aiuto morale e materiale a tutti coloro presso i quali l'Associazione potrà intervenire anche mediante lo svolgimento di attività di volontariato ed opere di umana solidarietà, assistenza sociale, beneficenza;
svolgere attività di formazione, informazione e prevenzione sui problemi attinenti il cancro mammario nei confronti di medici, personale infermieristico, volontari e pazienti affinchè possa essere conseguito il pieno successo terapeutico insieme a quello funzionale e rieducativo;
svolgere attività di formazione, informazione e volontariato per la assistenza delle donne che hanno subìto una patologia connessa alla fase pre e post menopausa;
svolgere ogni iniziativa, per proprio conto o congiuntamente con altre istituzioni, valida a favorire sotto il profilo fisico, psicologico, umano e sociale, una completa ripresa della donna operata al seno;
organizzare, in collaborazione con le strutture esistenti, una capillare campagna di educazione sanitaria, sociale e di divulgazione a tutti i livelli;
promuovere e sviluppare ogni iniziativa che valga a potenziare l'attività dell'Associazione sopratutto nel campo della ricerca e della formazione e aggiornamento professionale.
ART. 6 - Ambito
L'attività del Comitato di .....................................potrà essere svolta con piena autonomia operativa ed amministrativa esclusivamente nella provincia di zone limitrofe, in cui non si possano creare interferenze con altri Comitati ANDOS.
Il Comitato di .....................................(nel rispetto delle direttive programmatiche che il Consiglio Direttivo Nazionale potrà im-partire ai Comitati) potrà, altresì, svolgere le attività indicate nello Statuto al di fuori del territorio sopra individuato, purchè l'attività sia effettuata in pieno coordinamento con altri Comitati ANDOS eventualmente operanti nello stesso territorio, previa comunicazione al Coordinatore o al Presidente Nazionale.
Collaborazioni con Associazioni diverse dall'ANDOS dovranno ottenere l'approvazione formale del Presidente Nazionale.
Il Comitato ANDOS di opera pertanto:
a. senza fini di lucro;
b. si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti, come del pari gratuite sono le cariche associative;
c. trae le proprie risorse economiche da: quote di iscrizione, quote associative e contributi degli aderenti; contributi privati; contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche; contributi di organismi Internazionali ricevuti attraverso la A.N.D.O.S. Onlus Nazionale; donazioni e lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni, entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; rendite di beni mobili e immobili pervenuti al Comitato a qualsiasi titolo. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo del Comitato stesso;
d. tiene i libri contabili secondo quanto previsto dalle normative vigenti per le Onlus;
e. provvede ad assicurare i propri volontari contro i rischi connessi allo svolgimento della propria attività.
ART. 7 - Patrimonio ed esercizi sociali
Il Comitato non ha scopo di lucro. Le risorse necessarie al conseguimento dei fini istituzionali derivano:
dalle quote di ammissione e dalle quote annue che fossero eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo;
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
dai beni mobili ed immobili che divengano, a seguito di conferimenti, di proprietà del Comitato;
dai contributi eventualmente disposti a favore del Comitato da privati, da Istituti, enti e/o organismi in genere, sia pubblici che privati;
dalle somme e dai beni a qualsiasi titolo acquisiti per erogazione dei benefattori, dei soci o per liberalità di terzi;
dai proventi derivanti da ricerche, studi o documenti realizzati dal Comitato;
dai proventi della gestione di eventuali attività commerciali accessorie.
Al Comitato vige:
il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura della ANDOS Nazionale;
l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi per la realizzazione delle attività istituzionali ad esse direttamente connesse;
l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e a fini di pubblica utilità e preferibilmente ad altri Comitati ANDOS Onlus, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l' effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e prevedendo elezioni libere degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all' art. 2532, comma 2, del Codice Civile, sovranità dell'Assemblea dei soci, criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni dei bilanci e rendiconti;
l'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell' acronimo "ONLUS";
Il divieto di svolgere altre attività al di fuori di quelle statutarie, ad eccezione di quelle considerate direttamente connesse;
Il divieto di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione al di fuori delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse, bensì soltanto per la realizzazione delle attività statutarie.
ART. 8 - Membri
Possono divenire membri del Comitato tutti coloro che condividono i fini dell'Atto Costitutivo.
Perdono tale diritto quando non ne condividono più le finalità.
Non possono essere previsti membri temporanei. La qualità di membro/associato è ad personam e non è quindi trasmissibile a qualsiasi titolo.
L'aderente che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto del Comitato e/o della A.N.D.O.S. Onlus nazionale, può essere escluso dall' organizzazione su delibera del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea elegge il Comitato Direttivo; ha il diritto di informazione e di controllo secondo quanto stabilito dalle leggi e dal presente Statuto.
Gli aderenti che hanno ricevuto specifico incarico, hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dall' organizzazione stessa.
Devono, svolgere la propria attività, gratuita e senza fini di lucro, nel rispetto del presente Statuto e dello Statuto dell'A.N.D.O.S. Onlus Nazionale.
ART. 9 - Volontari
E' previsto il reclutamento per compiti operativi di volontari (donne operate al seno e non e figure professionali) che vengono avviate all'attività del Comitato.
Sono inseriti in un corso di formazione con partecipazione ed incontri di aggiornamento per formazione permanente, tenuto a cura dell'Associazione Nazionale.
ART. 10 - Organi
Sono organi dell'organizzazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti.
Ogni carica e prestazioni sono gratuite.
ART. 11 - Assemblea
L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti al Comitato ed è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Si riunisce una volta l'anno, su convocazione del Presidente mediante avviso scritto, e anche a mezzo stampa, che deve avvenire quindici giorni prima, specificando il giorno, ora e luogo della prima e seconda convocazione che, si conviene, potrà avvenire nella medesima giornata, qualora mancasse il numero legale.
L'Assemblea può riunirsi anche su richiesta motivata di almeno un quinto degli associati.
ART. 12 - Comitato Direttivo
L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.
Il Presidente nomina il Tesoriere ed il Segretario.
Tutti i membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
ART. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da un Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti nominati dall'Assemblea, anche tra i non iscritti al Comitato. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se durante detto periodo venisse a mancare un revisore, subentra il supplente più anziano di iscrizione. Esso resta in carica fino alla scadenza del mandato.
ART. 14 - Rappresentanza
La rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, nonchè la firma sociale, spetta al Presidente del Comitato.
Il Presidente può nominare procuratori speciali, anche non membri del Comitato, per il compimento di singoli affari, ivi comprese le operazioni bancarie di qualsiasi specie e natura, senza eccezioni, riserve o limitazioni di sorta, stabilendone di volta in volta i poteri.
Il Presidente o in suo impedimento il Vice-Presidente rappresenta l'organizzazione a tutti i livelli ed a tutti gli effetti e cura che tutti gli atti si svolgano nel rispetto della normativa vigente in materia di associazioni di volontariato. Il Presidente, inoltre, partecipa all'Assemblea Nazionale dell'ANDOS annuale degli Associati, salvo facoltà di delegare altro Presidente di diverso Comitato A.N.D.O.S. o altro rappresentante del Consiglio Direttivo del Comitato stesso.
Mantiene pertanto i rapporti con il Consiglio Direttivo dell'A.N.D.O.S. Nazionale e ha il compito di far osservare al proprio Comitato le direttive d'indirizzo ed il coordinamento nazionale dell'A.N.D.O.S. Nazionale.
ART. 15 - Deliberazioni straordinarie
Le deliberazioni straordinarie sono approvate dall'assemblea con la maggioranza assoluta dei soci ordinari.
ART. 16 - Bilancio
Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il Tesoriere deve presentare per l'approvazione all'assemblea il Conto Consuntivo ed il Bilancio Preventivo, che devono essere sottoposti al controllo del Collegio dei revisori dei Conti che esercitano un controllo limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
Il Conto Consultivo e il Bilancio Preventivo devono essere depositati presso la sede del Comitato e possono essere consultati da ogni membro dell'organizzazione.
ART. 17 - Scioglimento
Lo scioglimento dell' Associazione è deliberato dall'Assemblea generale straordinaria che provvede alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio sarà devoluto come da art. 15, comma a), sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, Legge 622/1996.
ART. 18 - Rinvio
Per tutto quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alla L.Q. 266/1991, alla Legge 662/1996 e alle norme contenute nello Statuto dell' Associazione A.N.D.O.S. Onlus nazionale".
Firmato: Francesco Maria Fazio, Giusy Portale Notaio
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