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GUIDA SUI DIRITTI DELLA DONNA OPERATA AL SENO - AGGIORNATA AL 02/2010

1. Diritto di conoscere - diritto di decidere 
2. Ticket
3. Cure all'estero 
4. Assistenza sanitari protesica 
5. Invalidità civile e attestazione di handicap - nuovo Iter
6. Indennità di accompagnamento
7. Assegno ordinario di invalidità
8. Pensione di inabilità   
9. Assegno mensile per assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità 
10. Collocamento obligatorio per disabili 
11. Scelta della sede di lavoro 
12. Permessi e congedi. Periodo di comporto
13. Trasformazione del lavoro da tempo pieno a tempo parziale 
14.Una mansione compatibile con il proprio stato di salute 
15. Discriminazione nei confronti della donna operata al seno 
16. Esonero dell'obbligo delle cinture di sicurezza 
17. Contrassegno di libera circolazione e di sosta 
18. Assistenza domiciliare 
 

 

1. DIRITTO DI CONOSCERE - DIRITTO DI DECIDERE
L'art. 32 della Costituzione Italiana dice che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e come dice art. 13 “ La libertà personale è inviolabile”. Lo perfeziona anche il Codice Deontologico dei Medici (art. 30-35). Il paziente ha diritto di decidere se vuole essere curato per una malattia e ha il diritto di conoscere tutte le informazioni disponibili sul proprio stato della salute chiedendo a chi di competenza ciò che non è chiaro. Deve avere la possibilità di scegliere, in modo informato, se sottoporsi ad una determinata terapia o esame diagnostico.
Si prevede che nell'aiutare e sostenere la persona nelle scelte terapeutiche le informazioni relative al piano di assistenza devono essere adeguate al livello di comunicazione e alla capacità del paziente di comprendere. Si adopera affinché la persona disponga di informazioni globali e non solo cliniche e ne riconosce il diritto alla scelta di non essere informato.
Questo vuole dire che dovrebbero essere disponibili le seguente notizie:
informazioni mediche: in merito al tipo di tumore diagnosticato e prognosi; agli accertamenti ed esami del caso; alle opzioni terapeutiche con relativi pro e contro; agli effetti collaterali della malattia e del trattamento:

  • informazioni per ottenere aiuti sul piano pratico, sociale e finanziario;
  • Informazioni sui effetti sulla qualità di vita, sulle relazioni interpersonali, sulla vita sessuale e sul modo in cui affrontarli;
  • opportunità di terapie complementari.
  • Informazioni sul nome dello specialista e dei collaboratori curanti;
  • indicazioni sugli orari di reperibilità del medico di famiglia, dello specialista, dello psicologo e del personale di sostegno, oltre a sapere a chi si può rivolgere di notte o durante il week-end in caso di necessità.

La decisione si esprimerà firmando un modulo di «consenso informato» che costituisce il fondamento della liceità dell'attività sanitaria, in assenza del quale l'attività stessa costituisce reato. Il consenso deve essere scritto nei casi in cui l’esame clinico o la terapia medica possano comportare gravi conseguenze per la salute e l’incolumità della persona. Se il consenso è rifiutato, il medico ha l’obbligo di non eseguire o di interrompere l’esame clinico o la terapia in questione. Il consenso può essere revocato in ogni momento dal paziente e, quindi, gli operatori sanitari devono assicurarsi che rimanga presente per tutta la durata del trattamento: se la cura considerata prevede più fasi diverse e separabili, la persona malata deve dare il suo consenso per ogni singola parte di cura.
Il consenso informato ad una determinata cura può essere espresso da un'altra persona solo se questa è stata delegata dal malato stesso.
Le uniche eccezioni all’obbligo del consenso informato sono:

  • le situazioni nelle quali la persona malata ha espresso esplicitamente la volontà di non essere informata;
  • le condizioni della persona siano talmente gravi e pericolose per la sua vita da richiedere un immediato intervento di necessità e urgenza indispensabile. In questi casi si parla di consenso presunto;
  • i casi in cui si può parlare di consenso implicito, per esempio per quelle cure di routine, o per quei farmaci prescritti per una malattia nota. Si suppone, infatti, che in questo caso sia consolidata l’informazione ed il consenso relativo;
  • in caso di rischi che riguardano conseguenze atipiche, eccezionali ed imprevedibili di un intervento chirurgico, che possono causare ansie e timori inutili. Se, però, il malato richiede direttamente questo tipo di informazioni, il medico deve fornirle;
  • i Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO),
  • le vaccinazioni obbligatorie, sono stabilite nei programmi nazionali di salute pubblica

Se si ritenga opportuno procedere a consulto medico esterno alla struttura del ricovero, avete diritto di ottenere una relazione medica dettagliata sulla vostra situazione clinica. Durante il ricovero avete il diritto di prendere visione della cartella clinica ed anche il tuo medico di famiglia può visionarla (Legge 241/1990). Solamente dopo le dimissioni, puoi avere copia integrale della cartella, che deve essere consegnata entro 30 giorni dalla richiesta ovvero immediatamente, in caso d’urgenza documentata. Se non si può ritirare personalmente la copia richiesta, è sufficiente una delega scritta a persona di fiducia cui devono essere consegnati i documenti richiesti, in busta chiusa (Legge 241/1990; D..Lgs. 196/2003)
Tutti i dati riguardanti la persona e la malattia sono tutelati dalla Legge 196/2003, testo unico sulla tutela della privacy. Senza la specifica autorizzazione in forma scritta i dati non potranno essere utilizzati per altri scopi al di fuori di quelli strettamente legati alla cura. Se si chiederà di usare i dati per scopi statistici o scientifici tali devono essere resi anonimi, affinché non si possa risalire al nome.

 
2. TICKET
Le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie sono individuate dal decreto 329 del 28/05/1999, successivamente modificato dal decreto 296 del 21/05/2001 e dal regolamento delle malattie rare 279 del 18/05/2001.
Le donne che presentano tumore al seno hanno diritto all’ esenzione totale dal ticket per le prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio delle patologie di cui sono affette e delle loro complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti, ovvero per visite specialistiche, per esami di laboratorio, per esami strumentali diagnostici, per i farmaci. Al momento delle dimissioni ospedale dovrebbe rilasciare la richiesta di esenzione. L'esenzione deve essere richiesta all'Azienda ASL di residenza, presentando:

  • tessera sanitaria e codice fiscale;
  • documentazione medica ospedaliera o specialistica, che attesti la patologia in atto.

Sono validi ai fini del riconoscimento dell'esenzione anche:

  • la copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica
  • la copia del verbale di invalidità
  • la copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera privata accreditata, previa valutazione del medico della ASL di residenza
  • i certificati delle Commissioni mediche degli Ospedali militari
  • le certificazioni rilasciate da Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi UE

L'ASL rilascerà un tesserino che nel caso di donne operate al seno il riporterà il codice di esenzione 048 (Soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne e da tumori di comportamento incerto). Tale tesserino deve essere esibito al Medico di Medicina Generale per riportare il medesimo codice nelle prescrizioni mediche inerenti agli accertamenti successivi all’intervento o ad ordinari controlli. L'esenzione è valida anche per i farmaci.

Ricordiamo che dal 01/01/2008 è entrata in vigore la norma che prevede la stampigliatura del codice fiscale dell'assistito sullo scontrino fiscale relativo all'acquisto di farmaci a pagamento o per la quota parte di ticket laddove previsti(Legge 296/2006). Il Ministero della Salute nella circolare del 15/01/2008 ha chiarito che il farmacista è tenuto a fornire il farmaco, anche in caso di mancata esibizione della tessera sanitaria che, in ogni caso si consiglia di portare con sé al momento dell'acquisto.
Qualora non si fosse ancora in possesso della tessera sanitaria si ricorda che essa può essere richiesta direttamente telefonando al Numero Verde 800.030070 oppure clickando sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it  ) alla voce servizi codice fiscale e tessera sanitaria.


3. CURE ALL’ESTERO
Il sistema sanitario italiano assicura a tutti i cittadini residenti le prestazioni in forma diretta (gratuite) erogate sul territorio nazionale dalle strutture pubbliche o private accreditate. L’assistenza sanitaria all’estero è consentita solo per le prestazioni di altissima specializzazione che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico. Occorre distinguere i Paesi dell'Unione Europea e quelli con i quali l'Italia ha stipulato le convenzioni e gli Stati extra- comunitari non convenzionati. Esistono due modalità di assistenza che richiedono l'autorizzazione della propria ASL:

  • assistenza diretta - le prestazioni sanitarie sono pagate direttamente dalla ASL, al carico del paziente rimane l'eventuale ticket sanitario (è necessario verificare quale documentazione richiede il Paese di destinazione per avvalersi di eventuali agevolazioni) applicato dal Paese di destinazione.
  • assistenza indiretta - le prestazioni sanitarie sono a carico del paziente, qualle ha diritto ad un rimborso parziale dalla ASL

L’autorizzazione va chiesta alla ASL di residenza. Alla domanda bisogna allegare :

  • il certificato del medico specialista che dichiari l’impossibilità a ricevere le cure adeguate e immediate in Italia. Si precisa che è considerata valida la proposta fatta da un medico specialista pubblico o privato. La proposta del medico deve contenere l’indicazione della struttura estera prescelta per la prestazione.
  • eventuale altra documentazione in base a disposizioni regionali.

La ASL inoltrerà (entro 3 giorni) la documentazione al Centro di Riferimento Regionale (C.R.R.), che valuterà se ci sono presupposti per poter dare l’autorizzazione (entro 7 giorni). In caso di mancata risposta dei tempi previsti, la valutazione s'intenderà positiva.  
Le cure di mantenimento o di controllo, anche se riferite ad una precedente autorizzazione, devono essere preventivamente autorizzate dal C.R.R. per cui, ogni qualvolta si presenta questa necessità, deve essere presentata domanda di autorizzazione secondo le stesse procedure sopra indicate.

La ASL rilascera:

  • il modello E 112 se il ricovero avverrà presso strutture pubbliche di Stati dell'Unione Europea o di Stati convenzionati con l'Italia. Tale modelo da diritto al paziente a usufruire dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato in cui avverrà il ricovero e al trattamento di assistenza diretta da parte della ASL.
  • apposita autorizzazione scritta se il ricovero avverrà presso le strutture private di Stati dell'Unione Europea o di Stati convenzionati, la prestazione sarà riconosciuta come assistenza indiretta dalla ASL

Può succedere che un cittadino italiano si reca all’estero d’urgenza per farsi curare, senza aver attenuto la preventiva autorizzazione. In questi casi il cittadino italiano può ottenere il rimborso a posteriori solo se risulta che abbia attivato, prima di partire, la procedura per ottenere l’autorizzazione (domanda alla ASL, iscrizione nelle liste d’attesa italiane per effettuare l’intervento, etc.).
Se un cittadino italiano che si trova all’estero per turismo ed è costretto a ricoverarsi non ha diritto ad alcun rimborso a meno che non esista una convenzione con lo Stato dove è avvenuto il ricovero oppure appartenga a categorie particolari (DPR n°618 del 1980).

Per ottenere il rimborso è necessario presentare alla ASL le fatture o altra documentazione attestanti il pagamento, vistate dal consolato italiano presso il Paese in cui sono state ricevute le cure. Il pagamento sarà effettuato entro qualche mese. Se il paziente non è abbiente ha diritto ad un acconto sul rimborso spettante, anche prima di trasferimento all'estero. L'acconto non può superare il 70% del rimborso spettante.

Se non viene concessa l’autorizzazione al trasferimento all’estero il C.R.R. deve indicare un centro alternativo in Italia presso il quale l’assistito possa essere curato. In caso di parere negativo del C.R.R., si può presentare ricorso entro 15 giorni:

  • ricorso al Direttore Generale della ASL
  • ricorso al tribunale amministrativo regionale (TAR) ed al Consiglio di Stato in sede di appello
  • ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
    In caso di rigetto della domanda di rimborso delle spese, l’interessato ha facoltà di ricorrere:
  • alla magistratura ordinaria (giudizio di 1° grado)
  • alla magistratura ordinaria di appello (giudizio di 2° grado)
  • alla magistratura di Cassazione (giudizio di 3° grado)

 
4. ASSISTENZA SANITARIA PROTESICA E PRESIDI SANITARI
Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) fornisce gratuitamente ausili, presidi e protesi alle persone con invalidità superiore al 33% e agli altri beneficiari previsti dal Decreto del Ministro della Sanità n°332 del 1999, tra i quali le donne mastectomizzate ed coloro che sono in attesa del riconoscimento di invalidità.
La richiesta di prescrizione degli ausili deve essere effettuata dal medico specialista dipendente o convenzionato all’ASL o comunque, da un presidio sanitario pubblico, sull’apposito modulo rilasciato dall’ASL. La prescrizione deve comprendere:

  • Diagnosi - contiene la dichiarazione della patologia e della sua causa
  • Codice di riferimento ISO del Nomenclatore. Il Nomenclatore è un elenco di ausili divisi per categorie in base alle loro caratteristiche specifiche. I prodotti concessi gratuitamente sono quelli che rientrano in tali categorie o sono ad esse riconducibili. Sarà lo specialista che eseguirà la prescrizione che si preoccuperà di identificare il codice corrispondente al prodotto da voi prescelto.
  • Programma terapeutico - indica per quanto tempo deve essere impiegato il presidio e quando devono essere effettuati i controlli medici
  • l’indicazione della protesi mammaria idonea per la tipologia d’intervento subito.

 
In seguito alla modifica apportata dal D.L. n°321 G.U.N.183 del 08/08/2001 non è più necessaria la richiesta di invalidità: è sufficiente la prescrizione.

Il D.L.n°332 del 1999 sancisce la possibilità di rinnovo della Protesi ogni 3 anni (art.5 comma 3). Inoltre, in caso di smarrimento, rottura accidentale o particolare usura del dispositivo, l’ASL può autorizzare, per una sola volta, la fornitura di un nuovo dispositivo protesico prima che siano decorsi i tempi minimi di rinnovo.

 Da ricordare:

  • Richiedere alla propria ASL l’autorizzazione per i prodotti richiesti in prescrizione
  • Ritirare i prodotti prescelti presso rivenditori autorizzati: questi possono essere farmacie o sanitarie. In alternativa si possono ricevere i prodotti direttamente dalla propria ASL, nel caso in cui questa effettui la distribuzione diretta.
  • Il collaudo deve essere eseguito dal medico prescrittore o dalla sua unità operativa.
  • Firmare il modulo con la conferma che sono stati consegnati i prodotti prescritti.

E’ tuo diritto, qualora ti sia recata a ritirare il prodotto da un rivenditore, pretendere la protesi prescritta e concordata con il proprio medico.

 
5. INVALIDITÀ CIVILE E ATTESTAZIONE DI HANDICAP - NUOVO ITER
  

“Status” di invalido civile, l’articolo 2 della legge 118/1971 definisce invalidi civili le persone con minorazioni psichiche e/o fisiche che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo.

Lo Stato assiste i malati oncologici (Cittadini italiani, cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea residenti in Italia, cittadini extra comunitari o apolidi in possesso della carta di soggiorno o con permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno) che si trovino in determinate condizioni economiche e di gravità della malattia per mezzo del riconoscimento dell’invalidità civile a prescindere da qualunque requisito assicurativo o contributivo.


La nuova normativa rivede profondamente le modalità di presentazione delle domande di accertamento, la valutazione sanitaria, la concessione delle prestazioni, il ricorso in giudizio.
L'INPS, con determinazione n. 189 del 20 ottobre 2009, definisce il disegno organizzativo e procedurale per l'applicazione dell'articolo 20 della legge n. 102/2009 (msg. 24477 del 29/10/2009). 

Per ottenere agevolazioni sociali e lavorative è necessaria un'invalidità superiore al 50%:

·         la lavoratrice avrà diritto a trenta giorni all'anno, anche non continuativi, di congedo retribuito per cure mediche connesse allo stato di invalidità (art. 10 d.lgs.508 /1988)

·         i permessi così attribuiti non si sommano al periodo di comporto previsto dal CCNL

·         Se alla lavoratrice viene riconosciuto Stato di handicap in una situazione di gravità, quando la minorazione singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la lavoratrice potrà usufruire, all’interno dell’orario di lavoro:

·         di 2 ore giornaliere di permesso retribuito o, a scelta, 3 giorni mensili (art. 33 legge 104/1992)

·         il familiare che si occupa dell’accompagnamento della malata potrà usufruire di 3 giorni mensili di permesso retribuito

·         la lavoratrice non potrà essere trasferita senza il suo consenso

·         la lavoratrice potrà chiedere, se possibile, il trasferimento verso la sede più vicina al proprio domicilio

·         tutte le agevolazioni previste per l’handicap - Detrazioni IRPEF e/o IVA, ecc. ;

·         altre agevolazioni ( per veicoli adattati IVA agevolata sull’acquisto, esenzione dal pagamento del bollo auto; per le invalidità superiori ai 2/3, priorità di scelta tra le sedi disponibili per vincitori di concorso presso ente pubblico e diritto di precedenza nei trasferimenti a domanda, ecc )

L'art. 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, titolato Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, attribuisce all'INPS nuove competenze per l'accertamento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità con l'intento di ottenere tempi più rapidi e modalità più chiare per il riconoscimento dei relativi benefici.

Le novità sostanziali sono sinteticamente:

·         a decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande vanno presentate all'Inps esclusivamente in via telematica;

·         l'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle ASL;

·         le Commissioni mediche ASL sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo.

 

INNOVAZIONI
Dal 1° gennaio 2010 il processo di accertamento sanitario di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, sarà caratterizzato dai seguenti elementi di novità:

·         la certificazione sanitaria, compilata on line dal medico certificatore, attiva l'input per una nuova istanza di riconoscimento dello stato invalidante;

·         alla domanda, compilata anch'essa on line, verrà abbinato il certificato precedentemente acquisito;

·         completata la connessione tra i due moduli (certificato e sezione domanda), il sistema ne consente l'inoltro telematico all'INPS direttamente da parte del richiedente o per il tramite di un Patronato;

·         in fase di accertamento sanitario, la composizione delle Commissioni ASL è integrata dalla presenza di un medico dell'INPS;

·         i verbali sanitari sono redatti in formato elettronico, a disposizione degli uffici amministrativi per gli adempimenti conseguenti;

·         gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio unanime dalla Commissione Sanitaria previa validazione da parte del Responsabile del CML territorialmente competente, allorché comportino il riconoscimento di una prestazione economica, danno luogo all'immediata verifica dei requisiti socio economici, al fine di contenere al massimo i tempi di concession;

·         gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio a maggioranza sono soggetti a successiva verifica con riesame degli atti eventuale disposizione di una nuova visita. In ogni caso, la razionalizzazione del flusso procedurale tende a contenere i tempi dell'eventuale concessione;

·         la Commissione Medica Superiore effettua il monitoraggio complessivo dei verbali e ha, comunque, facoltà di estrarre posizioni da sottoporre a ulteriori accertamenti agli atti o con disposizione di nuova visita. ;

·         l'INPS diventa unica controparte nell'ambito del contenzioso. Nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico, alle operazioni peritali dovrà obbligatoriamente presenziare un medico INPS.

 DOMANDA
L'art. 20 riguarda sia le domande di accertamento delle minorazioni civili (invalidità, cecità e sordità) che le domande di accertamento dell'handicap (L. 104/1992) che quelle per la disabilità (L. 68/1999). La disposizione presuppone che esistano una rete e una modalità di comunicazione uniformi su tutto il territorio nazionale che consentano il passaggio dei dati in tempo reale (comma 3).
A tal fine è stata prevista la realizzazione di un'applicazione - che sarà disponibile sul sito www.inps.it - prelevabile dal cittadino o dagli Enti di patronato. L'applicativo gestionale contiene i moduli in formato elettronico da utilizzare per la presentazione delle domande, la compilazione dei certificati, la redazione dei verbali sanitari. 

La fase di presentazione della domanda si articola in due fasi:

1. la compilazione del certificato medico (digitale);

2. la presentazione telematica all'INPS direttamente, tramite Patronato o tramite le associazioni di categoria dei disabili.

Per poter compilare la certificazione medica on line, i medici dovranno essere abilitati (msg. 29389 del 16/12/2009, 29472 del 17/12/2009 e 29596 del 18/12/2009).

 L'abilitazione sarà rilasciata dall'Inps su richiesta dei singoli medici.

Il modulo di richiesta di abilitazione ai servizi telematici, debitamente compilato e sottoscritto dal medico, deve essere presentato direttamente agli uffici INPS.

L'Istituto, quindi, rilascerà un PIN che consentirà al medico certificatore di utilizzare la procedura nella parte relativa alla certificazione sanitaria.

Completata l'acquisizione del certificato medico, il sistema genera una ricevuta con un numero di certificato, che il medico stesso consegna al richiedente affinché lo utilizzi per l'abbinamento della certificazione medica alla domanda. Il certificato medico, deve essere abbinato alla domanda entro il tempo massimo di trenta giorni dal suo rilascio; superato tale termine, il numero di certificato impresso sulla ricevuta non sarà più utilizzabile per l'inoltro telematico delle domande.

La sezione domanda, da compilare a cura del cittadino o degli Enti di patronato, deve contenere:

·         dati anagrafici e di residenza, completi di codice fiscale ;

·         tipologia della domanda: invalidità, cecità, sordità, handicap, disabilità (un' unica domanda può contenere più richieste);

·         primo riconoscimento/aggravamento;

·         dati anagrafici eventuale tutore;

·         indicazione di domicilio provvisorio;

·         indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni.

La procedura consente l'invio della domanda solo se completa in tutte le sue parti. Ad invio correttamente avvenuto il sistema rilascia ricevuta dell'accettazione della domanda contenente:

·         Sede Inps presso cui è stata presentata la domanda;

·         anagrafica dell'istante;

·         data di presentazione;

·         accertamento/i richiesto/i;

·         eventuale Patronato o Associazione di categoria (identificativo interno del Patronato o dell'Associazione di categoria);

·         numero di protocollo della domanda;

·         numero Domus.

AL fine di consentire la definizione delle date di visita contestualmente alla presentazione della domanda, l'Inps mette a disposizione delle ASL un sistema di gestione di un'agenda appuntamenti per la calendarizzazione delle visite e di invito a visita.

Pertanto nella ricevuta, come valore aggiunto, potrà essere è presente la data di convocazione a visita .

Il cittadino può, in caso di impedimento, modificare la data di visita proposta dal sistema una sola volta ed entro limiti di tempo predefiniti. Se assente alla visita, verrà comunque nuovamente convocato. La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa. 

Tutto il processo amministrativo e sanitario, nonché lo stato di lavorazione della domanda successivamente alla conclusione della fase sanitaria sarà consultabile dal cittadino o dagli Enti di patronato direttamente sul sito www.inps.it, attraverso un PIN rilasciato dall'Istituto. Per ottenere il PIN il cittadino potrà farne richiesta telefonando al Contact Center Inps (803164) o direttamente sul sito dell'Inps, sezione dei Servizi on line (inserendo i dati richiesti saranno visualizzati i primo otto caratteri del PIN; la seconda parte del codice sarà successivamente recapitata per posta ordinaria). I cittadini ai quali non può essere rilasciato il PIN attraverso le modalità sopradescritte perché l'Istituto non dispone dei dati anagrafici, devono richiederlo direttamente presso gli uffici INPS portando con sé un documento d'identità valido e il codice fiscale/tessera sanitaria.

Per i minori non ancora in possesso del documento d'identità è sufficiente esibire il codice fiscale o la tessera sanitaria.

ACCERTAMENTO SANITARIO

L'istante viene visitato dalla Commissione Medica ASL integrata dal medico INPS. L'istante può, qualora sussistano le condizioni per richiedere la visita domiciliare, attraverso il proprio medico abilitato, richiedere visita domiciliare. Infatti il medico, in questo caso, compila ed invia (sempre per via telematica, collegandosi al sito dell'Inps) il certificato medico di richiesta visita domiciliare, almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale.

Il Presidente della Commissione si pronuncia in merito alla certificazione e dispone o meno la visita domiciliare.

Gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio a maggioranza sono soggetti a successiva verifica con riesame degli atti o eventuale disposizione di una nuova visita. In ogni caso, la razionalizzazione del flusso procedurale tende a contenere i tempi dell'eventuale concessione.

Contestualmente alla emanazione delle nuove disposizioni in materia, il Ministero della Salute ha nominato una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali di invalidità (comma 6).

 

VERIFICHE ORDINARIE
L'Istituto effettuerà delle verifiche ordinarie nella misura tra il 2 ed il 5% sui verbali definiti annualmente dalla Commissione medica ASL, indipendentemente dal loro esito, attraverso un controllo da parte di Centri Medico Legali dislocati in regioni diverse da quelle in cui è avvenuto l'accertamento, al fine di realizzare obiettivi di omogeneizzazione valutativa con modalità di interazione territoriale.

 

VERIFICHE STRAORDINARIE
Il piano di verifiche straordinarie sulla permanenza dello stato invalidante programmato per l'anno 2010, prevede l'effettuazione di 100.000 visite.

 

FUNZIONE DI CONCESSIONE
La concessione delle provvidenze economiche è espressamente attribuita alle Regioni dall'articolo 130 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate all'INPS le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie per l'invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità.

Per i verbali che possono dare diritto ad un riconoscimento economico, l'interessato viene invitato a completare, l'inserimento dei dati necessari per l'accertamento dei requisiti socio-economici e della modalità di pagamento richiesta.

Sulla scorta dei dati comunicati, gli uffici INPS competenti effettueranno i controlli amministrativi e reddituali e, se viene riconosciuto il diritto, procederanno alla liquidazione della prestazione economica.
All'interessato verrà inviata comunicazione di erogazione o reiezione della prestazione. 

RICORSI
Avverso il mancato riconoscimento sanitario è ammesso il solo ricorso in giudizio entro 180 giorni - a pena di decadenza - dalla notifica del verbale sanitario. Le recenti innovazioni non prevedono l'introduzione del ricorso amministrativo né di altre forme di contenimento del contenzioso.

La recente normativa introduce la qualificazione dell'Inps come unico legittimato passivo .

L'Inps diventa unica controparte nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali. Nel caso in cui il Giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell' Inps. Il consulente nominato ha l'obbligo, a pena di nullità, di inviare apposita comunicazione sull'inizio delle operazioni peritali al direttore della sede provinciale dell'Inps competente (comma 5).

 

NUOVA PROCEDURA ON-LINE
Sul sito www.inps.it sarà disponibile la nuova procedura cui ogni utente autorizzato potrà accedere - ai vari livelli - tramite PIN per la consultazione o la gestione delle fasi di propria competenza.

Gli utenti autorizzati all'accesso sono:

·         cittadini richiedenti e/o i soggetti da questi autorizzati

·         medici certificatori

·         Enti di patronato

·         Associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS)

 

Vedi modalità domanda INPS

Vedi testo circalare 131 del 28/12/2009

(Fonte: www.inps.it)


Iter accelerato
Ai sensi della Legge 80 del 09/03/2006 i cittadini affetti da patologie tumorali maligne in fase acuta, con documentata necessità di trattamento chemioterapico o radioterapico, o in fase terminale, con necessità di trattamento palliativo o assistenziale, che inoltrano domanda di invalidità civile e/o handicap hanno diritto ad un iter accelerato. L’accertamento da parte della Commissione medica è effettuato entro 15 giorni e il verbale ha efficacia immediata ai fini dell’ottenimento dei benefici correlati. Successivamente alla visita, il verbale di riconoscimento dell’invalidità, previa approvazione della competente Commissione INPS, viene inviato a domicilio dell’interessato tramite posta raccomandata entro 6 mesi dalla presentazione della domanda. In caso di riconoscimento economico, verrà allegata al verbale di invalidità ulteriore modulistica, da compilare e spedire.

Il certificato attestante lo stato di invalidità e/o di handicap è rilasciato in unico esemplare. Si consiglia di esibirlo e fornirlo solo in copia, eventualmente autenticata, a tutti i soggetti e istituzioni che ne facciano richiesta.

 

6. INDENNITA DI ACCOMPAGNAMENTO
Indennità di accompagnamento (Legge 18/1980, e Legge 508/1988; D. lgs. 509/1988) è la provvidenza economica riconosciuta dallo Stato, in attuazione dei principi sanciti dall'art. 38 della Costituzione, a favore dei cittadini la cui situazione di invalidità, per minorazioni o menomazioni, fisiche o psichiche, sia tale per cui necessitano di un'assistenza continua; in particolare, perché non sono in grado di deambulare senza l'assistenza continua di una persona oppure perché non sono in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. La giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione (sentenze 7179/2003, 10212/2004, 1268/2005) ha affermato che detta indennità può essere concessa anche ai malati in fase terminale. La Corte Suprema ha chiarito che il fondamento delle norme che prevedono l’indennità di accompagnamento si riscontra anche nell’ "esigenza di incentivare l’assistenza domiciliare dell’invalido, evitandone il ricovero in ospedale e, nel contempo, sollevando lo Stato da un onere ben più gravoso di quello derivante dalla corresponsione dell’indennità”; inoltre, ha ribadito che “l’intervento assistenziale che si realizza con la concessione dell’indennità di accompagnamento è rivolto principalmente a sostenere il nucleo familiare onde incoraggiarlo a farsi carico dei suddetti soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura e assistenza con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale”.
La domanda va presentata su apposito modello alla Ufficio Invalidi presso la ASL di residenza, allegando:

  • la certificazione medica comprovante la minorazione o menomazione con diagnosi chiara e precisa e con l'espressa attestazione, ai fini dell'ottenimento dell'indennità di accompagnamento, che il richiedente è "persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure che è "persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita".
  • la documentazione clinica
  • i certificati anagrafici indicati nel modulo di domanda

La domanda va sottoscritta dal richiedente stesso oppure dal suo legale rappresentante. La procedura è la stessa prevista per il riconoscimento dello stato di invalidità e di handicap anche se la Legge 80/2006, che disciplina il procedimento accelerato per i malati oncologici, non prevede esplicitamente che detta corsia preferenziale possa applicarsi anche all’accertamento del diritto all’accompagnamento.
L’assegno per l’accompagnamento decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è erogato per 12 mensilità. L’importo, aggiornato annualmente dal Ministero dell'Interno, non è vincolato da limiti di reddito e non è reversibile. L’erogazione viene sospesa in caso di ricovero in un istituto con pagamento della retta a carico di un ente pubblico. In caso di ricovero in una struttura a titolo gratuito dovrai darne tempestiva comunicazione all’INPS. In ogni caso, entro il 31 marzo di ogni anno, bisogna dichiarare sotto la responsabilità, di non essere ricoverati in un istituto a titolo gratuito. La dichiarazione dovrà essere presentata su modulo prestampato che sarà inviato a casa e che deve essere compilato e spedito all'ente indicato (INPS, Comune o ASL di residenza). La dichiarazione di una persona temporaneamente impedita può essere resa dal coniuge o da un familiare entro il terzo grado.

Per informazioni, può essere utile visitare, ad esempio, il sito della ASL Città di Milano, che ha predisposto una apposita sezione dedicata all'invalidità civile e all'handicap(www.asl.milano.it/medlegale) con le informazioni necessarie e dove si possono trovare tutti i moduli necessari.


7. ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’
Il lavoratore che presenta minorazioni fisiche o mentali che pregiudicano la sua capacità di lavoro può, se sussistono i requisiti sanitari e contributivi, richiedere l’assegno di invalidità.
La domanda deve essere presentata su modulo Inv1 disponibile presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it  , nella sezione “moduli” a una qualunque sede Inps, allegando la seguente documentazione:

  • i certificati anagrafici o le dichiarazioni sostitutive che possono essere rilasciate direttamente presso la sede Inps;
  • il modulo SS3, reperibile presso le sedi Inps, compilato dal medico del lavoratore, attestante l’infermità fisica o mentale.

Ogni domanda deve contenere tutta la documentazione e le informazioni ritenute indispensabili, contrassegnate da una cornice blu (art. 1, comma 783 legge 296/2006).
Successivamente alla domanda, l’interessato sarà chiamato a sostenere la visita che verrà effettuata dai medici dell’Inps, i quali dovranno verificare se:

  • l’infermità fisica o mentale è tale da ridurre permanentemente la capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a meno di un terzo (almeno 67% di invalidità).

Il giudizio, quindi, non consisterà esclusivamente in una valutazione medica, ma dovrà tenere conto di fattori soggettivi come la specifica esperienza professionale maturata in modo da considerare anche i riflessi della menomazione sull’attività concretamente svolta.
Per avere diritto alle prestazioni colui che è stato riconosciuto invalido deve possedere anche precisi requisiti assicurativi:

  • aver versato complessivamente almeno 3 anni di contributi (156 settimane) nel quinquennio precedente la domanda;
  • essere iscritto all’Inps da almeno 5 anni.


L’assegno ordinario di invalidità ha carattere temporaneo: dura tre anni e può essere rinnovato su richiesta del lavoratore disabile. Dopo il terzo rinnovo consecutivo l’assegno diventa definitivo. Per evitare che il pagamento dell’assegno si interrompa bisogna presentare domanda di rinnovo nel semestre precedente la scadenza del triennio. L’assegno non è reversibile. 

L’importo dell’assegno di invalidità è calcolato sulla base dei contributi versati. Nel caso in cui risulti di importo molto modesto e i redditi posseduti non superano determinati limiti, può essere aumentato di una cifra non superiore all’assegno sociale.
L’assegno, una volta ricevuta l’integrazione da parte dell’Inps, non può comunque superare l’importo del trattamento minimo.

L’importo dell’assegno ordinario di invalidità viene ridotto (l’Inps opera una trattenuta) nel caso in cui colui che lo riceve si dedichi ad una attività lavorativa dipendente o autonoma.
La riduzione è pari al:

  • 25% se il reddito dell’assicurato supera l’importo del trattamento minimo annuo moltiplicato per 4;
  • 50% se il reddito dell’assicurato supera l’importo del trattamento minimo annuo moltiplicato per 5.

Trasformazione in pensione di vecchiaia
L’assegno di invalidità e la vecchia pensione di invalidità, in vigore fino al luglio 1984, possono essere trasformati in pensione di vecchiaia (ma non più in pensione di anzianità) al raggiungimento dell’età pensionabile (65 anni per gli uomini e 60 per le donne) e in presenza del requisito contributivo (un minimo di 20 anni). I periodi in cui si è percepito l’assegno di invalidità senza lavorare sono utili per il raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia. L’Inps ha stabilito che saranno regolarmente accettate le domande per la trasformazione dei trattamenti d’invalidità in pensione di vecchiaia, mentre saranno respinte le domande per la trasformazione delle pensioni e degli assegni di invalidità in pensione di anzianità presentate dopo il 29 settembre 2004.
 

Il ricorso
Se la domanda di assegno ordinario di invalidità viene respinta è possibile presentare ricorso al Comitato provinciale dell’Inps entro 90 giorni dalla data di ricevimento della lettera di risposta. Il ricorso può essere presentato personalmente o tramite raccomandata.L'assegno ordinario di invalidità viene concesso anche se si continua a lavorare. In questo caso il titolare ogni anno viene sottoposto a visita medico-legale.
Al compimento dell'età pensionabile l'assegno viene trasformato in pensione di vecchiaia.

  

8. PENSIONE DI INABILITA’
E' una pensione che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale che possono far valere determinati requisiti contributivi.
La domanda di pensione di inabilità (su modulo Inab1, disponibile, oltre che presso le sedi, anche sul sito dell’Istituto www.inps.it nella sezione ”moduli”) va presentata a una qualunque sede Inps, accompagnata dalla seguente documentazione:

  • i certificati anagrafici o le dichiarazioni sostitutive che possono essere rilasciate direttamente presso la sede Inps;
  • il modulo SS3, reperibile presso le sedi Inps, compilato dal medico del lavoratore, attestante l’infermità fisica o mentale.

Requisiti: 

  • l'infermità fisica o mentale deve essere accertata dai medici dell'Inps e deve essere tale da provocare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro;
  • l'anzianità assicurativa e contributiva deve essere pari a 5 anni di assicurazione (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione di inabilità.

Chi fa domanda di pensione di inabilità non può:

  • svolgere un'attività lavorativa dipendente;
  • essere iscritto ad un albo professionale;
  • essere iscritto negli elenchi degli operai agricoli o dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni).


L'importo della pensione di inabilità viene calcolato aggiungendo all'anzianità contributiva maturata un "bonus contributivo" corrispondente al periodo che manca per arrivare al compimento dell'età pensionabile che per gli inabili è di 55 anni se donne e 60 se uomini. Il "bonus contributivo" non può comunque far superare i 40 anni di anzianità contributiva.
Per le pensioni di inabilità, i cui titolari avevano al 31 dicembre 1995 un'anzianità inferiore ai 18 anni, il "bonus" è calcolato con il sistema contributivo, come se il lavoratore inabile avesse già raggiunto l'età pensionabile di 60 anni, indipendentemente dal sesso e dalla gestione nella quale gli sono stati accreditati i contributi.

Pensione di inabilità e rendità INAIL 
Dal 1° settembre 1995 la pensione di inabilità non può essere cumulata con la rendita Inail dovuta a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, riconosciuta per la stessa causa.
In ogni caso, se la rendita Inail è di importo inferiore alla pensione Inps, il titolare riceve in pagamento dall'Inps la differenza tra le due prestazioni.
Le pensioni con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995 continuano ad essere pagate integralmente ma ad esse non vengono applicati i successivi aumenti ("cristallizzazione") fino al riassorbimento del maggior importo pagato.


La pensione di inabilità decorre:

  • dal mese successivo a quello di presentazione della domanda;

oppure

  • dal mese successivo a quello di cessazione dell'attività;

oppure

  • dalla data della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi.


Nel caso in cui la domanda di pensione di inabilità venga respinta, si può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

  • presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
  • inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • presentato ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'esame del ricorso stesso.
La pensione di inabilità non è definitiva, può essere soggetta a revisione e non viene trasformata in pensione di vecchiaia.

 
9.ASSEGNO MENSILE PER ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI PENSIONATI PER INABILITA’
Il pensionato per inabilità assicurato INPS può chiedere l’assegno per l’assistenza personale e continuativa (Legge 222/1984 art. 5), purché sia in possesso dei seguenti requisiti:

  • non sia in grado di camminare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
  • abbia bisogno di assistenza continua per compiere le normali attività quotidiane (alimentazione, igiene personale, vestizione).

L’assegno di assistenza non è compatibile :

  • con il ricovero in istituti di cura o assistenza a carico della pubblica amministrazione,
  • nei periodi di ricovero in istituti di cura o di assistenza privati, quando la spesa è a carico della pubblica amministrazione.
  • con l’assegno mensile erogato dall’INAIL a titolo di assistenza personale continuativa.

L'assegno è ridotto:

  • per coloro che ricevono analoga prestazione da un altro ente previdenziale. In questo caso l'INPS corrisponde la differenza tra le due prestazioni.

L’assegno di assistenza cessa di essere corrisposto alla morte del titolare della pensione di inabilità. Per coloro che ricevono analoga prestazione da un altro ente previdenziale l'INPS corrisponde la differenza tra le due prestazioni.
La domanda può essere presentata anche insieme alla domanda di pensione di inabilità. L’assegno di assistenza è erogato dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda o dal primo giorno del mese successivo alla data di perfezionamento dei requisiti.

 
10. COLLOCAMENTO OBLIGATORIO PER DISABILI
Il collocamento lavorativo dei cittadini disabili è regolamentato dalla legge 68/ 1999. Questa legge ha come finalità la promozione dell'inserimento al lavoro e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. In particolare, nel caso di base occupazionale da 15 a 35 lavoratori occorre assumere almeno un disabile, da 35 a 50 i disabili debbono essere due, oltre 50 la riserva è pari al 7% della forza lavoro. E' opportuno quindi che, al momento di presentare la domanda di invalidità civile, il cittadino in età lavorativa che vuole essere iscritto alle liste speciali per il collocamento lavorativo, faccia richiesta di essere sottoposto anche all'accertamento della condizione di disabilita ai sensi della legge 68/1999.
I soggetti che possono usufruire delle agevolazioni previste dalla legge sono :

  • persone in età lavorativa dai 15 ai 65 anni di età, affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che non lavorano e che desiderano collocarsi al lavoro come invalidi, e che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
  • persone non vedenti o sordomute;
  • persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio;

Solo il cittadino in età lavorativa che vuole iscriversi alle liste speciali per essere avviato al lavoro come categoria protetta, deve fare richiesta di essere sottoposto all'accertamento della condizione di disabilita ai sensi della legge 68/1999. In tutti gli altri casi, come ad esempio la richiesta di beneficio economico, tale accertamento è del tutto inutile. L’attuale normativa (Legge 247, art.1 comma 35 e 36 del 24/12/2007), non prevede più, per soggetti non interessati al collocamento al lavoro ed aventi diritto all’assegno di invalidità, l’obbligo di iscrizione alle liste del collocamento per poter richiedere l’erogazione del beneficio. Sarà sufficiente una dichiarazione all’INPS, Ente erogatore, nella quale l’invalido autocertifica di non svolgere attività lavorativa.

Collocamento mirato
Per collocamento mirato dei disabili si intende, (ex art.2 legge n°68 del 1999), quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilita nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
A tale scopo la Commissione Medica di accertamento dell'invalidità in raccordo con il Comitato tecnico Provinciale formula una relazione per ogni soggetto indicando una linea progettuale per l'integrazione e le tipologie di collocamento mirato, le eventuali forme di sostegno e gli strumenti tecnici, onde inserire o mantenere al lavoro la persona disabile. Le forme tipizzate di inserimento consistono in:

  • Collocamento mirato senza interventi di supporto;
  • Collocamento mirato con il supporto di un servizio di mediazione;
  • Collocamento mirato con il supporto di un servizio di mediazione e con l'utilizzo di strumenti tecnici;
  • Percorso formativo propedeutico al collocamento mirato (per i disabili più gravi, eventualmente anche attraverso l'inserimento in cooperative).

Nell'ottica di flessibilità del mercato del lavoro e di agevolazione all'inserimento dei soggetti disabili il datore di lavoro può stipulare convenzioni con gli uffici competenti e/o con le cooperative sociali, anche con modalità di distacco presso la cooperativa stessa. Le predette convenzioni possono assumere particolare importanza in quanto gli uffici competenti potranno concedere ai datori di lavoro contributi e sgravi fiscali piuttosto rilevanti all'aumentare della percentuale di disabilita del soggetto, ed in particolare:

  • La fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o in relazione ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;
  • La fiscalizzazione nella misura del 50%, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%; il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

Tali agevolazioni sono previste anche a favore dei datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della legge 68/1999, procedono all'assunzione di disabili.
 

11. SCELTA DELLA SEDE DI LAVORO
Se vi è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 67%, (nel caso di assunzione per concorso in un ente pubblico) hai diritto alla priorità nella scelta della sede più vicina al tuo domicilio tra quelle disponibili e alla precedenza nella scelta della sede nel caso chiedi il trasferimento (art. 21 , Legge104/1992). Se, invece, ti è stato riconosciuto lo stato di handicap in situazione di gravità, anche se non sei dipendente pubblico, hai diritto ad ottenere, se possibile, il trasferimento alla sede di lavoro più vicina al tuo domicilio e non puoi essere trasferita senza il tuo consenso. In quest’ultimo caso anche il familiare che ti assiste godrà degli stessi diritti (art. 33, Legge 104/1992).

12. PERMESSI, CONGEDI, PERIODO DI COMPORTO
Permessi
Il periodo di malattia, la possibilità di avere congedi retribuiti e non, le modalità di accesso alle agevolazioni differisce a seconda dei diversi contratti di lavoro; è necessario quindi verificare tali opportunità, il prima possibile, presso il proprio datore di lavoro o presso le organizzazioni sindacali. Ulteriori agevolazioni sono previste in presenza di riconoscimento di handicap grave (legge 104/1992). Nello specifico, la legge 104/1992 sancisce il diritto della dipendente malata di godere di permessi lavorativi per seguire le cure necessarie, concedendo la stessa facoltà anche a un familiare che la assiste. I benefici destinati alle donne affette da carcinoma mammario sono:

  • quelli previsti in caso di invalidità. Il riconoscimento dello stato di invalidità può essere richiesto da tutte le donne operate ed è necessario per ottenere agevolazioni sociali e lavorative
  • quelli previsti in caso di «handicap in situazione di gravità». L’articolo 33 della legge104/1992 stabilisce che la lavoratrice possa usufruire, all’interno dell’orario di lavoro, di due ore al giorno che normalmente si aggiungono ai ROL (riduzione orario di lavoro) previsti dal CCNL o, a scelta, di tre giorni al mese. Tali permessi, oltre ad essere retribuiti, sono “coperti figurativamente” ai fini pensionistici. La norma prevede inoltre per la donna il diritto di scegliere, laddove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, nonché il divieto per il datore di lavoro di trasferirla in altra sede senza il suo consenso;
  • nel caso in cui alla donna sia riconosciuta un’invalidità superiore al 50%, la lavoratrice avrà anche diritto a trenta giorni all’anno, anche non continuativi, di congedo retribuito per cure mediche connesse allo stato di invalidità previsto ai sensi della art. 26, legge118/1971;
  • per famigliari o affini entro il 3° grado vengono riconosciuti 3 giorni mensili retribuiti a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno.
  • Nel caso di lavoro part-time i permessi sono ridotti in proporzione al lavoro prestato. È importante sapere che i permessi non utilizzati nel mese di competenza non possono essere fruiti nei mesi successivi.

Inoltre, la Legge 53/2000 riconosce al lavoratore il diritto ad un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi all'anno per decesso o documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente a condizione che la stabile convivenza con il lavoratore sia adeguatamente documentata. Per ottenere i diversi tipi di permesso è sufficiente farne richiesta al datore di lavoro e/o all’ente di previdenza cui si versano i contributi.

Periodo di comporto
“Il periodo di tempo durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro nei periodi di sospensione dal rapporto di lavoro (in caso di malattia o infortunio)”
In questo lasso di tempo, la lavoratrice affetta da tumore potrà godere dei trattamenti retributivi, secondo quanto disposto dalla legge e dai contratti collettivi, nonché dei diritti garantiti al lavoratore in malattia. Al termine del periodo di comporto, potrà però(nel rispetto delle norme vigenti) essere licenziata. In caso di malattia il datore di lavoro ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'articolo 2118 del Codice Civile solo una volta che sia decorso il periodo stabilito dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità, così demandando alla contrattazione collettiva l'individuazione del cosiddetto periodo di comporto.
La contrattazione collettiva nazionale (CCNL) stabilisce il limite della conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e spesso amplia la tutela del lavoratore/lavoratrice ammalato in relazione a specifiche forme patologiche differenti nei diversi contratti.
In tutti i contratti del settore pubblico, e in molti del settore privato, è previsto un prolungamento del periodo di comporto in caso di patologie di natura oncologica o di particolare gravità. Tutti i contratti pubblici e molti contratti privati prevedono un periodo di aspettativa più o meno retribuita, o periodi di permesso, che il lavoratore può chiedere superato il periodo di comporto per evitare il licenziamento. La legge 53/2000 ha ampliato la possibilità di usufruire di vari “congedi”per situazioni famigliari e personali aumentando il diritto di cura e conservando il rapporto di lavoro.
Nello specifico sarebbe utile rivolgersi alle strutture sindacali per approfondire e verificare l’utilizzo degli strumenti contrattuali e legali.
Il CCNL 2003 - per la disciplina dei rapporti fra le imprese di assicurazione e il personale amministrativo e quello addetto all’organizzazione produttiva e alla produzione - prevede ad esempio che il periodo di comporto nei «casi di patologie di natura oncologica di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, trapianti di organi vitali ed aids conclamato» sia aumentato di tre mesi (per i lavoratori con un’anzianità di servizio minore di dieci anni, di sei mesi per quelli con un’anzianità di servizio maggiore). Il CCNL 2003 per le attività ferroviarie il periodo di comporto per le predette patologie è quasi triplicato (12 mesi ordinario, art. 26, par. 6 – 30 mesi per i malati oncologici, art. 26, par. 8). Il CCNL prevede una regolamentazione ad hoc per le ipotesi in cui la patologia grave necessiti della attivazione di terapie salvavita che necessitino di una discontinuità nella prestazione lavorativa ma che, allo stesso tempo, non facciano venire meno la capacità lavorativa: in tali casi infatti il lavoratore avrà la facoltà di usufruire del periodo di aspettativa prolungato anche in modo frazionato, non continuativo.

L’INPS con circolare 136/2003, individua alcune situazioni che possono ricorrere nella malattia oncologica e fornisce alcune precisazioni riguardo ai cicli di cura ricorrenti, al day hospital e alle dimissioni protette:

  • Cicli di cura ricorrenti. Nell’ipotesi in cui il lavoratore/lavoratrice debba sottoporsi periodicamente a terapie ambulatoriali di natura specialistica che determinano incapacità al lavoro, ai vari periodi della terapia si applicano i criteri della “ricaduta della malattia” se sul certificato viene barrata l’apposita casella e il trattamento viene eseguito entro 30 giorni dalla precedente assenza. A tal fine è sufficiente un’unica certificazione medica in cui venga attestata la necessità dei trattamenti che determinano incapacità lavorativa e che siano qualificati l’uno ricaduta dell’altro. Il lavoratore deve anche fornire l’indicazione dei giorni previsti per la terapia a cui deve seguire la dichiarazione delle strutture sanitarie dove viene effettuata la terapia e il calendario delle prestazioni effettivamente eseguite.
  • Dimissioni protette. Il nuovo modello organizzativo sanitario delle dimissioni protette prevede che il soggetto si rapporti alla struttura ospedaliera solo nei giorni in cui è stato programmato il ricovero per un’eventuale indagine clinica;
  • i periodi intermedi tra i vari appuntamenti non sono equiparabili al ricovero perché non comprovanti la permanenza dell’incapacità al lavoro. Per indennizzare i periodi intermedi occorre che nella relativa certificazione del medico curante o dell’ospedale risulti che il lavoratore sia temporaneamente incapace al lavoro a causa della patologia di cui è affetto.
  • Day hospital. I giorni della prestazione in regime di day hospital sono equiparati alle giornate di ricovero, per cui vengono applicati gli stessi requisiti certificativi e gli stessi criteri per l’indennizzabilità, compresa la riduzione dell’indennità ai 2/3 della misura intera. Per i giorni successivi al ricovero sarà necessario un nuovo certificato medico di continuazione dell’incapacità al lavoro, che può essere redatto dal medico di famiglia o dal medico ospedaliero.

I giorni di ricovero ospedaliero o di trattamento in day hospital e i giorni di assenza per sottoporsi alle cure siano esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia normalmente previsti e siano retribuiti interamente. Questo prolunga indirettamente il periodo di comporto, evitando in taluni casi il licenziamento e garantisce al lavoratore il mantenimento dello stipendio che, altrimenti, dopo un certo periodo di assenza per malattia, sarebbe ridotto o azzerato.

Congedi lavorativi

  • Congedo retribuito di 30 giorni all’anno per cure - Se vi è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 50%, avete diritto a 30 giorni all'anno (anche non continuativi) di congedo (retribuito dal datore di lavoro) per cure mediche connesse con il vostro stato di invalidità (art. 26 Legge 118/1971 e art. 10 D. lgs.509/1988 ). I giorni di congedo straordinario per cure si sommano ai giorni di malattia previsti dal CCNL applicato alla vostra categoria e non vanno computati ai fini del periodo di comporto.
  • Congedo straordinario biennale retribuito- L’art. 42 del D.lgs. 151/2001 riconosce al lavoratore-genitore, anche adottivo, di un portatore di “handicap in situazione di gravità” il diritto ad un periodo di congedo straordinario retribuito, continuativo o frazionato, per un massimo di 2 anni. In caso di decesso o di impossibilità di entrambi i genitori, analogo diritto è riconosciuto al fratello o alla sorella conviventi con il malato riconosciuto portatore di handicap grave. Una recentissima sentenza della Consulta ha stabilito che il diritto al congedo straordinario spetta anche al coniuge convivente prioritariamente rispetto agli altri familiari. Il periodo può essere frazionato e l’indennità spettante è pari all’ultima retribuzione percepita. Il periodo è interamente coperto da contribuzione figurativa.
  • Congedo biennale non retribuito - La Legge 53/2000 riconosce al lavoratore dipendente (pubblico o privato) il diritto ad un periodo di congedo non retribuito, continuativo o frazionato, fino a un massimo di 2 anni per gravi e documentati motivi familiari, garantendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma vietando lo svolgimento di qualunque attività lavorativa.

Per ottenere i diversi tipi di congedo devi essere lavoratore dipendente, devi aver titolo a fruire del permesso mensile di 3 giorni (legge104/1992). La domanda va fatta all’ INPS per i dipendenti privati o presso l’amministrazione competente per i dipendenti pubblici.


13. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE
In considerazione del periodo di tempo variabile necessario alla cura delle patologie oncologiche, e al fine di facilitare l’organizzazione del rapporto di lavoro in modo flessibile ed efficace , l’art. 46 del d.lgs. 276 del 10/09/2003, ha poi recentemente previsto una particolare regolamentazione nella disciplina del lavoro a tempo parziale. Detta disciplina persegue una maggiore e più efficace valorizzazione del contratto di lavoro a tempo parziale quale strumento efficace per adeguare le esigenze di competitività delle imprese con le istanze di tutela del lavoratore. Aggiungendo l’art.12-bis alla legge n° 61 del 2000, si prevede in capo ai lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti delle terapie salvavita, il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale.
Questo diritto mira a tutelarne, unitamente alta salute, la professionalità e la partecipazione al lavoro come importante strumento di integrazione sociale e di permanenza nella vita attiva. Per tali ragioni il legislatore lo configura come una potestà che non può essere negata sulla base di contrastanti esigenze aziendali. A tali esigenze, e all’accordo tra le parti, è invece rimessa la quantificazione dell’orario ridotto nonché la scelta tra:

  • modalità orizzontali (quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro, ad es. una prestazione lavorativa di 4 ore a fronte di un orario normale di 8 ore al giorno)
  • verticali (quando è previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno (ad es. 3 giorni di 8 ore lavorative nell'arco della settimana; 6 mesi a tempo pieno nel corso dell'anno)
  • di tipo misto ( quando le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa risultano dalla combinazione di part-time orizzontale e part-time verticale) di organizzazione dello stesso.

In considerazione della ratio dell’istituto, nonché del carattere soggettivo del diritto, l’organizzazione del tempo di lavoro dovrà in ogni caso essere pianificata tenendo prioritariamente in considerazione le esigenze individuali specifiche del lavoratore o della lavoratrice.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà poi essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore, quando lo stato di salute lo renderà possibile. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.

14. UNA MANSIONE COMPATIBILE CON IL PROPRIO STATO DI SALUTE
Un obbligo del datore di lavoro è quello di assegnare i compiti lavorativi tenendo conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza (D.Lgs.626/1994, Art 4 , punto 5 lettera c).
La legge 68/1999 per i lavoratori disabili assunti tramite il collocamento obbligatorio prevede quanto sopra anche per le aziende che non hanno un medico competente aziendale, nella commissione vi è un medico del lavoro che di fatto emette un giudizio e indicherà i compiti compatibili con lo stato di salute.
Il lavoratore può richiedere al datore di lavoro, per tramite del medico competente aziendale (Art 17 punto 1 lettera i) previa visita medica e giudizio di idoneità dello stesso, di essere adibito a mansioni compatibili con il proprio stato di salute.
E’ comunque importante verificare quanto previsto dalla contrattazione.
Alcuni contratti collettivi prevedono che, superato il periodo di conservazione del posto, il dipendente (riconosciuto idoneo al lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni corrispondenti al proprio profilo professionale) possa essere utilizzato in mansioni equivalenti nell’ambito della stessa categoria. Qualora ciò non fosse possibile il lavoratore, con il suo consenso, potrà essere adibito anche a mansioni proprie di profilo professionale corrispondente a categoria inferiore. Il CCNL per le aziende esercenti l’industria della carta (1990, art. 18) prevede la possibilità per l’operaio non più idoneo a compiere le mansioni precedentemente esplicate, di essere assegnato a mansione inferiore con una retribuzione ridotta in misura corrispondente.


15. DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DELLA DONNA
Mobbing - l’aggressione sistematica e continuativa che viene attuata contro un lavoratore con diverse modalità e gradualità e con chiari intenti discriminatori dal datore di lavoro o da un suo preposto o da un superiore gerarchico oppure da suoi colleghi e/o sottoposti con la tolleranza dell’azienda dove opera il soggetto aggredito”.
Tra gli ostacoli che la lavoratrice con tumore al seno si trova ad affrontare c’è anche difficoltà connessa ai rapporti con i colleghi e con lo stesso datore di lavoro.
Nel caso del mobbing esercitato su lavoratrici con un carcinoma mammario, cause sono da attribuire ad una generalizzata mancanza di corrette informazioni sulla patologia. Mobbing cosiddetto “strategico” è finalizzato all’allontanamento della lavoratrice che, proprio a causa del tumore, viene considerata non più utile e costosa per l’organizzazione. Attualmente, la legge prevede molteplici norme (in materia di trasferimenti, discriminazioni, parità di trattamento, etc) a tutela dei lavoratori sottoposti a fenomeni vessatori, che si fondano prima di tutto sull’articolo 2087 del Codice civile, il quale prevede che il datore di lavoro sia obbligato ad attivarsi per «tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».
Che chi subisce atti di mobbing va incontro a particolari difficoltà in caso di ricorso alla magistratura. Occorre provare la condotta lesiva da parte del datore di lavoro o dei colleghi e il danno sofferto. Quand’anche la lavoratrice riuscisse nell’opera di dimostrare tali elementi, avrà diritto al risarcimento del danno provocatole nella misura in cui riuscirà a provarne la connessione con il comportamento di mobbing (secondo il principio del cosiddetto nesso di causalità).
Per tutelare maggiormente le persone soggette a fenomeni di violenza psicologica sul luogo di lavoro, è stata recentemente enunciata una proposta di Testo unico sul mobbing, approvata dal Senato 26 luglio 2005. Il nuovo Testo unico introdurrebbe una tutela giudiziaria veloce nei confronti dei soggetti responsabili del mobbing, facilitando il risarcimento del lavoratore “mobbizzato” .
La lavoratrice potrà chiamare in causa il datore di lavoro a norma dell’articolo 2087: “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”


16.  ESONERO DELL’OBBLIGO DELLE CINTURE DI SICUREZZA
Per chiedere l’esonero è necessario recarsi presso gli ambulatori di Igiene, presenti in ogni presidio ASL, prendere l’appuntamento per la visita medica, e portare la documentazione medica inerente la propria patologia. L’art.172 del codice della strada D.legg.285/1992, modificato dal D.legg.150/2006 prevede la possibilità dell'esonero dall'obbligo di uso della cintura di sicurezza, per ragioni mediche, in due ipotesi:

  • le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Le patologie che costituiscono controindicazione specifica all'uso delle cinture di sicurezza sono principalmente: neostomie esterne in esito di intervento chirurgico; grandi obesi; grandi ascitici; soggetti affetti da laparocele e da ernia ombelicale permagna; soggetti affetti da gravissima insufficienza respiratoria; mancanza dei punti d' appoggio delle cinture (clavicola, sterno, ali iliache). Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia. E’ considerato anche da una Risoluzione dell'ONU-Commissione per l'Europa, con una valenza territoriale più ampia rispetto all'UE), rendendo riconoscibile l'esonero anche all'estero.
  • le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;

I benefici della cintura sono ben noti pertanto, l'esonero si configura come un fatto eccezionale.

17. CONTRASSEGNO DI LIBERA CIRCOLAZIONE E DI SOSTA

Il Comune di residenza può riconoscere ai malati oncologici in terapia e che presentino gravi difficoltà deambulatorie, la possibilità di ottenere il contrassegno di libera circolazione e sosta in quanto “persone con invalidità temporanea”. E’ valido su tutto il territorio nazionale e dell’Unione Europea. Potranno cosi:

  • Circolare nelle zone a traffico limitato (dette “ZTL”), nelle aree pedonali e nelle corsie preferenziali il cui accesso è permesso anche ai taxi.
  • Sostare gratuitamente negli spazi riservati alle persone disabili. Non è possibile sostare invece nei parcheggi riservati personalizzati

Il contrassegno può essere utilizzato soltanto quando l'auto è al servizio del disabile intestatario del contrassegno. E' VIETATO l'uso del contrassegno da parte di persone diverse dall'interessato. In caso di utilizzo improprio sono previsti una sanzione e l'immediato ritiro del contrassegno.
La domanda va inoltrata all’Ufficio di Polizia Municipale del tuo Comune di residenza. Alla domanda va allegata la certificazione rilasciata dall’ASL (ambulatorio di Igiene) che comprovi, se sussistente, l’effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, indicando anche il periodo presunto di invalidità.

 
18 . ASSISTENZA DOMICILIARE
Se il paziente necessita di cure a domicilio dopo la dimissione ospedaliera, potrà rivolgersi all’ADI, Assistenza Domiciliare Integrata, erogata dalla ASL, in collaborazione con il medico di base, che dovrà farne richiesta. E’ un servizio che permette ai cittadini che ne hanno bisogno di essere assistiti a casa con programmi personalizzati. E’ stata definita dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità come “la possibilità di fornire a domicilio del paziente quei servizi e quegli strumenti che contribuiscono al mantenimento del massimo livello di benessere, salute e funzione”.
Due sono le forme di Assistenza Domiciliare Integrata:

  • l'Assistenza Domiciliare Integrata semplice include prestazioni infermieristiche o riabilitative più semplici, come medicazioni, prelievi del sangue o cambi di catetere, ed è rivolta a persone non totalmente autosufficienti, in genere anziane;
  • l'Assistenza Domiciliare Integrata complessa comprende invece un insieme di cure mediche, infermieristiche, riabilitative e assistenziali che riguardano persone gravemente ammalate non autosufficienti, che hanno necessità complesse

Per chiedere l'Assistenza Domiciliare Integrata semplice il cittadino si deve rivolgere al proprio medico di base, che valuta la situazione e la segnala al Distretto Sanitario, che si attiva per fornire i servizi richiesti.
L'Assistenza Domiciliare Integrata complessa deve essere richiesta al Distretto Sanitario di residenza dal Medico di base, ma anche dalla persona interessata, dai suoi familiari o dagli operatori dei Servizi Sociali del Comune. La richiesta è valutata da una commissione, composta da medici, operatori dei Servizi Sociali, infermieri ed altre eventuali figure professionali. La domanda è accettata solo se il servizio di Assistenza Domiciliare è attivo nella ASL e se la persona ha realmente complesse necessità per le quali non sono sufficienti gli infermieri o gli operatori sociali.


FONTI:
www.inps.it
www.ministerosalute.it
www.lavoro.gov.it        
www.welfare.gov.it
www.asl.milano.it
www.agenziaentrate.it
www.europadonna-italia.it
www.regione.lombardia.it
www.informahandicap.it
www.aimac.it
www.handylex.org
www.amoena.com