Statuto A.N.D.O.S. onlus

                                 

STATUTO

di Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS)

 

ARTICOLO 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, una Associazione di volontariato con la denominazione: "Associazione Nazionale Donne Operate al Seno -A.N.D.O.S.- "Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS). L’associazione userà sempre, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.
L'Associazione potrà anche usare la denominazione abbreviata "A.N.D.O.S.-ONLUS.”
 

ARTICOLO 2 - Sede

L’Associazione ha sede legale in Milano in Via Peschiera n.1. L’Associazione potrà aprire altre sedi operative in Italia.
Il Coordinatore Nazionale nominato dovrà fissare la sede operativa prevista per il coordinamento dei comitati.
 
ARTICOLO 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e connessa con il perseguimento delle finalità dell'Associazione medesima. L'Associazione potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea dei Soci, con le maggioranza del 75% (settantacinque per cento) dei soci aventi diritto di voto.
 

ARTICOLO 4 - Oggetto

L'Associazione ha per oggetto quello di:
  • riunire in libera Associazione le persone che hanno subìto un intervento al seno insieme a quanti intendono collaborare al loro supporto assistenziale e al loro reinserimento nella società e negli ambiti di lavoro (medici, psicologi, terapisti della riabilitazione, istruttori di ginnastica, nuoto, altri sport, infermieri, volontari, "consulenti legali";
  • portare aiuto morale e materiale a tutti coloro presso i quali l'Associazione potrà intervenire anche mediante lo svolgimento di attività di volontariato ed opere di umana solidarietà, assistenza sociale, beneficenza;
  • svolgere attività di formazione ed aggiornamento professionale, informazione e promozione delle problematiche attinenti al cancro mammario nei confronti di: medici, personale infermieristico, volontari operanti all’interno dell’Associazione, affinché possa essere conseguito il pieno successo terapeutico insieme a quello funzionale e rieducativo;
  • svolgere ogni iniziativa, per proprio conto o congiuntamente con altre istituzioni, valida a favorire sotto il profilo fisico, psicologico, umano e sociale, una completa ripresa della donna operata al seno;
  • organizzare, in collaborazione con le strutture esistenti, una capillare campagna di educazione sanitaria, sociale e di divulgazione a tutti i livelli;
  • raggruppare tutte le organizzazioni aderenti in un programma comune che si proponga di promuovere la difesa della salute con metodo globale e con tutti gli strumenti idonei;
L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle qui enunciate, ma eventualmente soltanto quelle ad esse connesse.
L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà inoltre, aderire e/o affiliarsi a qualsiasi ente, pubblico e/o privato, organismo, fondazione o federazione che abbia scopi analoghi e/o connessi alla propria attività e che faciliti, direttamente o indirettamente, il conseguimento dei propri fini istituzionali. L'Associazione A.N.D.O.S. Onlus potrà richiedere al Governo Italiano il riconoscimento di Organizzazione Non Governativa attraverso le regolari procedure che permettono ad una Associazione Noprofit, con riconosciuti scopi umanitari, il raggiungimento di tale attestazione internazionale.
L'Associazione A.N.D.O.S. Onlus potrà altresì cooperare con ONG di altri paesi internazionali per la realizzazione di progetti a scopo sociale e umanitario con applicazione sia sul territorio nazionale sia sul territorio estero.
Al fine di realizzare al meglio tali progetti l'Associazione A.N.D.O.S. Onlus potrà accedere a finanziamenti di erogazione europea, ministeriale, regionale e locale atti particolarmente alla cooperazione fra paesi stranieri.
Il tutto nel modo più ampio, senza limitazioni, riserve od eccezioni di sorta, sia in Italia che all'estero.
L’associazione deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L’associazione si impegna al rispetto di quanto stabilito all’art. 10 D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 svolgendo specificatamente ed esclusivamente verso persone svantaggiate le attività nei seguenti settori:
  • sanitario, sociale, socio-sanitario, psicologico;
  • formazione ed aggiornamento nei confronti di medici, personale infermieristico, volontari operanti all’interno dell’associazione
     

ARTICOLO 5 - Patrimonio 

L'Associazione non ha scopo di lucro. Le risorse necessarie al conseguimento dei fini istituzionali derivano:
  • dalle quote di ammissione e dalle quote d'iscrizione dei Comitati e Soci aderenti che venissero eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti da avanzi di rendiconto;
  • dai beni mobili ed immobili che divengano, a seguito di conferimenti, di proprietà dell'Associazione;
  • dai contributi eventualmente disposti a favore dell'Associazione da privati, da istituti, enti e/o organismi in genere, sia pubblici che privati;
  • dalle somme e dai beni a qualsiasi titolo acquisiti per erogazione dei benefattori, dei soci o per erogazioni liberali di terzi;
  • dai proventi derivanti da ricerche, studi o documenti realizzati dall'Associazione;
  • dai proventi della gestione di eventuali attività commerciali accessorie.
All'Associazione vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
 

ARTICOLO 6 – Associati

Sono Soci dell'Associazione i Comitati riconosciuti e coloro che intendono ottemperare ai sensi dell'articolo 4 all'assistenza delle donne portatrici di tumore alla mammella e svolgere eventualmente attività di volontariato per l' assistenza delle donne in generale.
I Soci ordinari, onorari, benemeriti e sostenitori, fanno parte di questa Associazione Nazionale. Più in particolare:
a) soci ordinari: sono soci collettivi costituiti dai Comitati locali, che costituiscono l'organizzazione periferica di questa Associazione e riuniscono sia le donne operate al seno e non, sia le persone che assumono il compito di assisterle.
Per aderire ad A.N.D.O.S. onlus in questa categoria i Comitati richiedenti devono adottare lo statuto previsto e rispettare eventuali regolamenti che disciplinano le modalità di ingresso ovvero di funzionamento del rapporto associativo.
I Comitati inoltreranno la richiesta di costituzione del nuovo Comitato al Coordinatore Nazionale che lo sottoporrà al Consiglio Direttivo Nazionale di questa Associazione.
I Comitati, accettati dal Consiglio Direttivo Nazionale quali soci ordinari, dovranno assumere la denominazione di: “Comitato di” con l’aggiunta, ovviamente, del nome della località.
Ciascun Comitato dovrà uniformare il proprio Statuto al testo previsto dal Consiglio Direttivo Nazionale.
b) soci onorari: l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, può conferire la qualifica di Socio onorario a quelle persone fisiche che, a suo insindacabile giudizio, abbiano acquisito particolari meriti nei campi in cui opera l'Associazione. I Soci Onorari possono partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie.
c) soci benemeriti: sono nominati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, scelti tra membri dei Comitati ed aventi diritto di voto che, nel corso di lunga appartenenza all'Associazione, abbiano acquisito particolari benemerenze, per fattiva, generosa e disinteressata opera svolta a favore dell'Associazione stessa;
d) Soci sostenitori: sono coloro che contribuiscono in un unica soluzione o periodicamente con contributi liberali importanti, al perseguimento delle finalità dell' Associazione.
La qualifica di Socio sostenitore si acquisisce in base a richiesta  degli stessi e deliberazione positiva del Consiglio Direttivo Nazionale.
 

ARTICOLO 7 – Diritti e doveri dei soci

I Soci hanno diritto di:
  • Partecipazione alle assemblee con voto deliberativo;
  • Essere eletti alle cariche sociali;
  • Partecipare alla vita associativa.
 
I Soci hanno il dovere di:
  • rispettare lo statuto  e i regolamenti dell’Associazione;
  • corrispondere la quota associativa ed eventuali contributi straordinari nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale;
  • La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte; inoltre non è in alcun modo rivalutabile.
E’ vietato il rapporto associativo temporaneo.
 

ARTICOLO 8 - Cessazione

Il rapporto associativo cessa:
  • per dimissioni;
  • per perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione;
  • per decisione motivata del Consiglio Direttivo Nazionale nel caso in cui il Socio abbia recato grave pregiudizio all’immagine e all’attività dell’A.N.D.O.S. e dei suoi Soci;
  • per morosità dovute al mancato versamento delle quote associative nei termini fissati dall'Assemblea o dall'Organo di amministrazione che le ha determinate;
  • per indegnità morale sancita dal Consiglio Direttivo Nazionale su parere vincolante del Collegio dei Probiviri. La cessazione, comunque avvenga, fa decadere automaticamente dalle rispettive cariche ricoperte in seno all'Associazione direttamente o tramite rappresentanti di soci collettivi. 

ARTICOLO 9 - Quota Associativa

Il Consiglio Direttivo Nazionale può stabilire il versamento da parte dei Soci di una quota di ammissione per i Comitati nuovi e di una quota annua di partecipazione, il cui ammontare sarà stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale stesso, salvi eventuali altri versamenti straordinari che venissero deliberati dall'Assemblea dei Soci su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Consiglio Direttivo può stabilire criteri diversi, a seconda delle differenti categorie di Soci.
 

ARTICOLO 10 - Organi

Sono organi dell'Associazione:
  • l'Assemblea degli Associati;
  • il Consiglio Direttivo Nazionale;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito;
  • il Comitato Tecnico Scientifico e il Comitato di Pianificazione, Promozione, Risorse e Sviluppo, se istituito;
  • il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 11 - Assemblea

L'Assemblea Nazionale degli Associati è composta da tutti i Soci. In particolare per i Soci ordinari, questi saranno rappresentati dal Presidente di ciascun Comitato o da suo delegato appartenente  al Consiglio direttivo del Comitato, o dal Presidente di un altro Comitato dal primo delegato.
L'Assemblea costituisce l’Organo sovrano dell’Associazione ed esercita tutti i poteri in merito all'esistenza ed all’attività dell'Associazione stessa ed ed alla normativa che regola la vita sociale.
L’Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo Nazionale, mediante avviso scritto ed inviato agli aventi diritto almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza a mezzo raccomandata a.r., o posta elettronica, anche certificata, o fax.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di questi, dal Coordinatore Nazionale. In mancanza di entrambi i sostituti, essa è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. L’Assemblea nomina il Segretario responsabile della redazione del verbale di Assemblea.
L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà delle persone aventi diritto a parteciparvi. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
In ogni caso essa l’Assemblea delibera con la maggioranza dei presenti.
Le funzioni dell’Assemblea sono:
  • la fissazione delle linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
  • l'approvazione del programma dell'attività sociale;
  • l'approvazione dei rendiconti annuali consuntivi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale;
  • la deliberazione in ordine alle modifiche delle norme statutarie e allo scioglimento dell’Associazione;
  • la ratifica delle adesioni, dei recessi e delle esclusioni per morosità e per indegnità;
  • la nomina del Consiglio Direttivo Nazionale;
  • la nomina dei membri del Comitato Tecnico Scientifico;
  • la nomina del Comitato Pianificazione, Promozione, Risorse e Sviluppo;
  • la ratifica dei regolamenti interni predisposti dal Consiglio direttivo Nazionale;
Tutti i soci dispongono ciascuno di un solo voto.
Le deliberazioni dell'Assemblea saranno fatte constatare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e redatto su apposito libro. 
Le delibere assembleari impegnano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.
I Soci ordinari partecipano all’Assemblea nella persona del proprio presidente, il quale può delegare alternativamente un altro rappresentante del consiglio Direttivo del Comitato stesso oppure un Presidente di altro Comitato.
I Soci delle altre categorie  possono delegare qualunque altro socio o il Presidente di un Comitato.
Ogni partecipante all’Assemblea non può essere portatore di più di una delega. Non è ammessa la delega per i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.
 

ARTICOLO 12 - Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale sarà composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 10 (dieci) membri; essi durano in carica 3 (tre) anni sino a dimissioni o revoca e sono rieleggibili. 
Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative, secondo le modalità previste dal regolamento elettorale. 
Il Consiglio direttivo Nazionale elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Coordinatore Nazionale e il Tesoriere.
Il Tesoriere ha la responsabilità dell’amministrazione contabile e finanziaria dell’Associazione.
Al Tesoriere il Consiglio Direttivo delegherà la cura della conservazione del patrimonio della Associazione così come il disbrigo di ogni atto, attività e formalità necessario ed opportuno per la conservazione del patrimonio medesimo, così come la cura dei rapporti con gli enti e gli istituti di credito.
Al Coordinatore Nazionale è demandata la gestione organizzativa e il controllo sull’attività dei Comitati locali. A tal fine, nell’espletamento dei suoi compiti potrà proporre al Consiglio Direttivo Nazionale:
  • un regolamento interno per la gestione del rapporto fra A.N.D.O.S. onlus Nazionale i suoi Soci ordinari prevedendo modalità di accesso, di cessazione e di funzionamento del rapporto associativo;
  • modalità e deleghe speciali per materia e territorio per la gestione e il coordinamento dell’attività dei Comitati;
  • iniziative di qualsiasi genere a livello nazionale che coinvolgano il lavoro dei Comitati locali.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, e, in caso di sua assenza o impedimento, è presieduto dal Vice Presidente o dal Coordinatore Nazionale.
Il Consiglio si riunisce quando il Presidente lo ritiene necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due componenti del Consiglio stesso, con un preavviso minimo di 48 (quarantotto) ore, abbreviabile a 24 (ventiquattro) ore in caso di convocazione per telegramma e/o fax e/o e-mail.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri presenti. 
In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
Il Consiglio Direttivo Nazionale rende conto all'Assemblea della sua attività ed ha, inoltre, le seguenti funzioni:
  • amministrare l’Associazione e dare corso alle sue attività in conformità allo Statuto  ed alle direttive generali e/o particolari dell’Assemblea;
  • studiare modalità, mezzi e priorità per conseguire gli scopi sociali individuando i programmi di attività e di spesa;
  • convocare l'Assemblea e stabilire l'ordine del giorno delle riunioni;
  • esaminare nel merito le domande di ammissione, decidendo sulla loro ammissibilità;
  • ad esso, sempre ai fini predetti, spettano tutti i più ampi poteri di coordinamento, di integrazione e di vigilanza delle attività dei Comitati;
  • conferire incarichi di rappresentanza o di coordinamento non previsti dallo Statuto e stabilire il titolo ad essi corrispondente;
  • predisporre il progetto di rendiconto consuntivo;
  • redigere uno o più regolamenti interni.
Rientra nei poteri del Consiglio Direttivo Nazionale quello di nominare commissioni di studi, anche con non soci, per singoli settori di attività.
Il Consiglio potrà delegare tutte o parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti. Potrà delegare particolari compiti a persone estranee.
Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo Nazionale potrà rimanere valido se i membri rimasti in carica sono almeno sette.
In tal caso il Consiglio potrà provvedere alla nomina di altri Consiglieri in sostituzione dei mancati, o tramite ripescaggio dei primi non eletti, o tramite la nomina di altri Soci dell'Associazione. La prima Assemblea utile dei Soci dovrà ratificare o meno tale nomina. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
Nel caso che, per il venir meno di più Consiglieri, il numero dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale  si riduca al di sotto del numero minimo statutario di sette membri, l’intero Consiglio Direttivo decade e l’Assemblea deve essere prontamente convocata per la nomina di un Nuovo Consiglio direttivo Nazionale.
 

ARTICOLO 13 - Rappresentanza

La rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale, spetta al Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza od impedimento , al Coordinatore Nazionale. 
La firma di detto Coordinatore Nazionale costituirà prova, nei confronti di terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
Il Presidente può nominare procuratori speciali, anche non Soci, per il compimento di singoli affari, ivi comprese le operazioni bancarie di qualsiasi specie e natura, senza eccezioni, riserve o limitazioni di sorta, stabilendone di volta in volta i poteri.
 

ARTICOLO 14 – Comitato Tecnico Scientifico e comitato di Pianificazione, Promozione, Risorse e Sviluppo

L’Assemblea ha facoltà di nominare ogni tre anni, contestualmente con la nomina del Consiglio Direttivo Nazionale:
  • il Comitato Tecnico Scientifico;
  • il Comitato di Pianificazione, Promozione, Risorse e Sviluppo
All’Atto della nomina è compito dell’Assemblea decidere il numero di membri dei quali si comporrà ogni comitato.
Un regolamento interno potrà disciplinarne nel merito le regole di appartenenza e modalità di funzionamento.
 

ARTICOLO 15 - Collegio dei Revisori dei Conti 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito, è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti nominati dall'Assemblea, anche tra i non iscritti all'Associazione.
Al Collegio dei Revisori è demandata la verifica periodica della regolarità delle scritture contabili dell'Associazione; verifica, inoltre, il rendiconto annuale, redigendo apposita relazione indirizzata al Presidente dell'Associazione, da depositare presso la sede dell'Associazione perché qualunque Associato possa prenderne visione, e da presentarsi al Consiglio Direttivo Nazionale ed alla successiva Assemblea degli Associati.
I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea, senza diritto di voto.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se durante detto periodo venisse a mancare un revisore, subentra il supplente più anziano di età. Esso resta in carica fino alla scadenza del mandato.
 

ARTICOLO 16 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni. Essi nominano il loro Presidente tra i membri effettivi.
Se durante il periodo di carica venisse a mancare un proboviro, subentra il supplente più anziano di età.
Al Collegio dei Probiviri è demandato il compito di dirimere eventuali controversie sull'interpretazione dello Statuto, sulle controversie insorgenti tra gli Associati, nonché le eventuali controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra gli Associati e l’Associazione. Esso decide in base ad equità e giustizia e, per quanto attiene alle controversie interne, la decisione sarà insindacabile ed inappellabile.
Su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale, il Collegio dei Probiviri esprime il proprio parere sull’accuse di indegnità rivolte ad un socio.
Per le controversie tra soci, relative all'applicazione o all'interpretazione del presente Statuto, gli iscritti rinunciano esplicitamente a adire l'Autorità giudiziaria e si rimettono alle decisioni del Collegio dei Probiviri che deciderà a maggioranza. Tale decisione sarà inappellabile.
 

ARTICOLO 17 - Esercizi sociali - rendiconti

L'esercizio sociale decorre dal primo (1) gennaio al trentuno (31) dicembre di ogni anno.
A cura del Consiglio Direttivo Nazionale viene, entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, redatto il rendiconto dell'esercizio decorso che, insieme alla relazione illustrativa allo stesso e alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci convocata in via ordinaria, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
 

ARTICOLO 18 - Organizzazione 

L'Associazione svolgerà la sua opera su tutto il territorio nazionale, all'estero e nei Paesi CEE.
Al Coordinatore Nazionale è demandato il compito di coordinare l'attività dei Comitati locali.
Il Presidente interverrà direttamente se le attività di qualche Comitato non saranno in linea con la programmazione e le direttive stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale.
A tal fine, sarà facoltà del Presidente adire il Collegio dei Probiviri perché vengano adottate le misure necessarie affinché i Comitati si attengano alle direttive del Consiglio Direttivo Nazionale ivi compresa la rimozione del Presidente del Comitato.
 

ARTICOLO 19 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire solo per deliberazione dell’assemblea, che vota con la maggioranza del 75% (settantacinque per cento) dei Soci aventi diritto di voto, iscritti da almeno 30 (trenta) giorni nel Libro dei Soci.
A seguito di tale delibera, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Essi provvederanno alle operazioni di liquidazione.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, l'Assemblea ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che perseguono finalità analoghe o affini o, in mancanza di esse , a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta della Legge.  
 

ARTICOLO 20 - Riferimento alla legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, avranno piena applicazione le disposizioni del libro primo, titolo II del Codice Civile, nonché le norme di legge in materia di ONLUS.