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Lo Statuto è stato approvato dall’assemblea generale dei soci in data 15 novembre 2014 a Roma.
I regolamenti sono stati approvati dall’assemblea generale dei soci in data 13 maggio 2010, a Valle Camonica durate 28°Congresso Nazionale ANDOS onlus.
Il Codice Etico è stato redatto nel 2007.

Statuto

ARTICOLO 1 – Denominazione
È costituita, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, una Associazione di volontariato con la denominazione: “Associazione Nazionale Donne Operate al Seno -A.N.D.O.S.- “Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS). L’associazione userà sempre, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.
L’Associazione potrà anche usare la denominazione abbreviata “A.N.D.O.S.-ONLUS.”

ARTICOLO 2 – Sede
L’Associazione ha sede legale in Milano in Via Peschiera n.1. L’Associazione potrà aprire altre sedi operative in Italia.
Il Coordinatore Nazionale nominato dovrà fissare la sede operativa prevista per il coordinamento dei comitati.

ARTICOLO 3 – Durata
La durata dell’Associazione è illimitata e connessa con il perseguimento delle finalità dell’Associazione medesima. L’Associazione potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea dei Soci, con le maggioranza del 75% (settantacinque per cento) dei soci aventi diritto di voto. 

ARTICOLO 4 – Oggetto
L’Associazione ha per oggetto quello di:

  • riunire in libera Associazione le persone che hanno subìto un intervento al seno insieme a quanti intendono collaborare al loro supporto assistenziale e al loro reinserimento nella società e negli ambiti di lavoro (medici, psicologi, terapisti della riabilitazione, istruttori di ginnastica, nuoto, altri sport, infermieri, volontari, “consulenti legali”;
  • portare aiuto morale e materiale a tutti coloro presso i quali l’Associazione potrà intervenire anche mediante lo svolgimento di attività di volontariato ed opere di umana solidarietà, assistenza sociale, beneficenza;
  • svolgere attività di formazione ed aggiornamento professionale, informazione e promozione delle problematiche attinenti al cancro mammario nei confronti di: medici, personale infermieristico, volontari operanti all’interno dell’Associazione, affinché possa essere conseguito il pieno successo terapeutico insieme a quello funzionale e rieducativo;
    svolgere ogni iniziativa, per proprio conto o congiuntamente con altre istituzioni, valida a favorire sotto il profilo fisico, psicologico, umano e sociale, una completa ripresa della donna operata al seno;
  • organizzare, in collaborazione con le strutture esistenti, una capillare campagna di educazione sanitaria, sociale e di divulgazione a tutti i livelli;
  • raggruppare tutte le organizzazioni aderenti in un programma comune che si proponga di promuovere la difesa della salute con metodo globale e con tutti gli strumenti idonei.

L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle qui enunciate, ma eventualmente soltanto quelle ad esse connesse.
L’Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà inoltre, aderire e/o affiliarsi a qualsiasi ente, pubblico e/o privato, organismo, fondazione o federazione che abbia scopi analoghi e/o connessi alla propria attività e che faciliti, direttamente o indirettamente, il conseguimento dei propri fini istituzionali. L’Associazione A.N.D.O.S. Onlus potrà richiedere al Governo Italiano il riconoscimento di Organizzazione Non Governativa attraverso le regolari procedure che permettono ad una Associazione Noprofit, con riconosciuti scopi umanitari, il raggiungimento di tale attestazione internazionale.
L’Associazione A.N.D.O.S. Onlus potrà altresì cooperare con ONG di altri paesi internazionali per la realizzazione di progetti a scopo sociale e umanitario con applicazione sia sul territorio nazionale sia sul territorio estero.
Al fine di realizzare al meglio tali progetti l’Associazione A.N.D.O.S. Onlus potrà accedere a finanziamenti di erogazione europea, ministeriale, regionale e locale atti particolarmente alla cooperazione fra paesi stranieri.
Il tutto nel modo più ampio, senza limitazioni, riserve od eccezioni di sorta, sia in Italia che all’estero.
L’associazione deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L’associazione si impegna al rispetto di quanto stabilito all’art. 10 D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 svolgendo specificatamente ed esclusivamente verso persone svantaggiate le attività nei seguenti settori:

sanitario, sociale, socio-sanitario, psicologico;
formazione ed aggiornamento nei confronti di medici, personale infermieristico, volontari operanti all’interno dell’associazione

ARTICOLO 5 – Patrimonio 
L’Associazione non ha scopo di lucro. Le risorse necessarie al conseguimento dei fini istituzionali derivano:

  • dalle quote di ammissione e dalle quote d’iscrizione dei Comitati e Soci aderenti che venissero eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti da avanzi di rendiconto;
  • dai beni mobili ed immobili che divengano, a seguito di conferimenti, di proprietà dell’Associazione;
  • dai contributi eventualmente disposti a favore dell’Associazione da privati, da istituti, enti e/o organismi in genere, sia pubblici che privati;
  • dalle somme e dai beni a qualsiasi titolo acquisiti per erogazione dei benefattori, dei soci o per erogazioni liberali di terzi;
  • dai proventi derivanti da ricerche, studi o documenti realizzati dall’Associazione;
  • dai proventi della gestione di eventuali attività commerciali accessorie.

All’Associazione vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

ARTICOLO 6 – Associati
Sono Soci dell’Associazione i Comitati riconosciuti e coloro che intendono ottemperare ai sensi dell’articolo 4 all’assistenza delle donne portatrici di tumore alla mammella e svolgere eventualmente attività di volontariato per l’ assistenza delle donne in generale.
I Soci ordinari, onorari, benemeriti e sostenitori, fanno parte di questa Associazione Nazionale. Più in particolare:

  1. soci ordinari: sono soci collettivi costituiti dai Comitati locali, che costituiscono l’organizzazione periferica di questa Associazione e riuniscono sia le donne operate al seno e non, sia le persone che assumono il compito di assisterle.
    Per aderire ad A.N.D.O.S. onlus in questa categoria i Comitati richiedenti devono adottare lo statuto previsto e rispettare eventuali regolamenti che disciplinano le modalità di ingresso ovvero di funzionamento del rapporto associativo.
    I Comitati inoltreranno la richiesta di costituzione del nuovo Comitato al Coordinatore Nazionale che lo sottoporrà al Consiglio Direttivo Nazionale di questa Associazione.
    I Comitati, accettati dal Consiglio Direttivo Nazionale quali soci ordinari, dovranno assumere la denominazione di: “Comitato di” con l’aggiunta, ovviamente, del nome della località.
    Ciascun Comitato dovrà uniformare il proprio Statuto al testo previsto dal Consiglio Direttivo Nazionale.
  2. soci onorari: l’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, può conferire la qualifica di Socio onorario a quelle persone fisiche che, a suo insindacabile giudizio, abbiano acquisito particolari meriti nei campi in cui opera l’Associazione. I Soci Onorari possono partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie.
  3. soci benemeriti: sono nominati dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, scelti tra membri dei Comitati ed aventi diritto di voto che, nel corso di lunga appartenenza all’Associazione, abbiano acquisito particolari benemerenze, per fattiva, generosa e disinteressata opera svolta a favore dell’Associazione stessa;
  4. Soci sostenitori: sono coloro che contribuiscono in un unica soluzione o periodicamente con contributi liberali importanti, al perseguimento delle finalità dell’ Associazione.

La qualifica di Socio sostenitore si acquisisce in base a richiesta  degli stessi e deliberazione positiva del Consiglio Direttivo Nazionale. 

ARTICOLO 7 – Diritti e doveri dei soci
I Soci hanno diritto di:

  • Partecipazione alle assemblee con voto deliberativo;
  • Essere eletti alle cariche sociali;
  • Partecipare alla vita associativa.

 

I Soci hanno il dovere di:

  • rispettare lo statuto  e i regolamenti dell’Associazione;
  • corrispondere la quota associativa ed eventuali contributi straordinari nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale;
  • La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte; inoltre non è in alcun modo rivalutabile.

 

È vietato il rapporto associativo temporaneo. 

ARTICOLO 8 – Cessazione
Il rapporto associativo cessa:

  • per dimissioni;
  • per perdita dei requisiti prescritti per l’ammissione;
  • per decisione motivata del Consiglio Direttivo Nazionale nel caso in cui il Socio abbia recato grave pregiudizio all’immagine e all’attività dell’A.N.D.O.S. e dei suoi Soci;
  • per morosità dovute al mancato versamento delle quote associative nei termini fissati dall’Assemblea o dall’Organo di amministrazione che le ha determinate;
  • per indegnità morale sancita dal Consiglio Direttivo Nazionale su parere vincolante del Collegio dei Probiviri. La cessazione, comunque avvenga, fa decadere automaticamente dalle rispettive cariche ricoperte in seno all’Associazione direttamente o tramite rappresentanti di soci collettivi. 

 

ARTICOLO 9 – Quota Associativa
Il Consiglio Direttivo Nazionale può stabilire il versamento da parte dei Soci di una quota di ammissione per i Comitati nuovi e di una quota annua di partecipazione, il cui ammontare sarà stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale stesso, salvi eventuali altri versamenti straordinari che venissero deliberati dall’Assemblea dei Soci su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Consiglio Direttivo può stabilire criteri diversi, a seconda delle differenti categorie di Soci. 

ARTICOLO 10 – Organi
Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea degli Associati;
  • il Consiglio Direttivo Nazionale;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito;
  • il Comitato Tecnico Scientifico e il Comitato di Pianificazione, Promozione, Risorse e Sviluppo, se istituito;
  • il Collegio dei Probiviri.

 

ARTICOLO 11 – Assemblea
L’Assemblea Nazionale degli Associati è composta da tutti i Soci. In particolare per i Soci ordinari, questi saranno rappresentati dal Presidente di ciascun Comitato o da suo delegato appartenente  al Consiglio direttivo del Comitato, o dal Presidente di un altro Comitato dal primo delegato.
L’Assemblea costituisce l’Organo sovrano dell’Associazione ed esercita tutti i poteri in merito all’esistenza ed all’attività dell’Associazione stessa ed ed alla normativa che regola la vita sociale.
L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo Nazionale, mediante avviso scritto ed inviato agli aventi diritto almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l’adunanza a mezzo raccomandata a.r., o posta elettronica, anche certificata, o fax.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di questi, dal Coordinatore Nazionale. In mancanza di entrambi i sostituti, essa è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. L’Assemblea nomina il Segretario responsabile della redazione del verbale di Assemblea.
L’Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà delle persone aventi diritto a parteciparvi. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
In ogni caso essa l’Assemblea delibera con la maggioranza dei presenti.
Le funzioni dell’Assemblea sono:

  • la fissazione delle linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
  • l’approvazione del programma dell’attività sociale;
  • l’approvazione dei rendiconti annuali consuntivi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale;
  • la deliberazione in ordine alle modifiche delle norme statutarie e allo scioglimento dell’Associazione;
  • la ratifica delle adesioni, dei recessi e delle esclusioni per morosità e per indegnità;
  • la nomina del Consiglio Direttivo Nazionale;
  • la nomina dei membri del Comitato Tecnico Scientifico;
  • la nomina del Comitato Pianificazione, Promozione, Risorse e Sviluppo;
  • la ratifica dei regolamenti interni predisposti dal Consiglio direttivo Nazionale;

 

Tutti i soci dispongono ciascuno di un solo voto.
Le deliberazioni dell’Assemblea saranno fatte constatare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e redatto su apposito libro. 
Le delibere assembleari impegnano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.
I Soci ordinari partecipano all’Assemblea nella persona del proprio presidente, il quale può delegare alternativamente un altro rappresentante del consiglio Direttivo del Comitato stesso oppure un Presidente di altro Comitato.
I Soci delle altre categorie  possono delegare qualunque altro socio o il Presidente di un Comitato.
Ogni partecipante all’Assemblea non può essere portatore di più di una delega. Non è ammessa la delega per i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale. 

ARTICOLO 12 – Consiglio Direttivo Nazionale
Il Consiglio Direttivo Nazionale sarà composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 10 (dieci) membri; essi durano in carica 3 (tre) anni sino a dimissioni o revoca e sono rieleggibili. 
Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative, secondo le modalità previste dal regolamento elettorale. 
Il Consiglio direttivo Nazionale elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Coordinatore Nazionale e il Tesoriere.
Il Tesoriere ha la responsabilità dell’amministrazione contabile e finanziaria dell’Associazione.
Al Tesoriere il Consiglio Direttivo delegherà la cura della conservazione del patrimonio della Associazione così come il disbrigo di ogni atto, attività e formalità necessario ed opportuno per la conservazione del patrimonio medesimo, così come la cura dei rapporti con gli enti e gli istituti di credito.
Al Coordinatore Nazionale è demandata la gestione organizzativa e il controllo sull’attività dei Comitati locali. A tal fine, nell’espletamento dei suoi compiti potrà proporre al Consiglio Direttivo Nazionale:

  • un regolamento interno per la gestione del rapporto fra A.N.D.O.S. onlus Nazionale i suoi Soci ordinari prevedendo modalità di accesso, di cessazione e di funzionamento del rapporto associativo;
  • modalità e deleghe speciali per materia e territorio per la gestione e il coordinamento dell’attività dei Comitati;
  • iniziative di qualsiasi genere a livello nazionale che coinvolgano il lavoro dei Comitati locali.

 

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, e, in caso di sua assenza o impedimento, è presieduto dal Vice Presidente o dal Coordinatore Nazionale.
Il Consiglio si riunisce quando il Presidente lo ritiene necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due componenti del Consiglio stesso, con un preavviso minimo di 48 (quarantotto) ore, abbreviabile a 24 (ventiquattro) ore in caso di convocazione per telegramma e/o fax e/o e-mail.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri presenti. 
In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
Il Consiglio Direttivo Nazionale rende conto all’Assemblea della sua attività ed ha, inoltre, le seguenti funzioni:

  • amministrare l’Associazione e dare corso alle sue attività in conformità allo Statuto  ed alle direttive generali e/o particolari dell’Assemblea;
  • studiare modalità, mezzi e priorità per conseguire gli scopi sociali individuando i programmi di attività e di spesa;
  • convocare l’Assemblea e stabilire l’ordine del giorno delle riunioni;
  • esaminare nel merito le domande di ammissione, decidendo sulla loro ammissibilità.
  • ad esso, sempre ai fini predetti, spettano tutti i più ampi poteri di coordinamento, di integrazione e di vigilanza delle attività dei Comitati;
  • conferire incarichi di rappresentanza o di coordinamento non previsti dallo Statuto e stabilire il titolo ad essi corrispondente;
  • predisporre il progetto di rendiconto consuntivo;
  • redigere uno o più regolamenti interni.

 

Rientra nei poteri del Consiglio Direttivo Nazionale quello di nominare commissioni di studi, anche con non soci, per singoli settori di attività.
Il Consiglio potrà delegare tutte o parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti. Potrà delegare particolari compiti a persone estranee.
Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo Nazionale potrà rimanere valido se i membri rimasti in carica sono almeno sette.
In tal caso il Consiglio potrà provvedere alla nomina di altri Consiglieri in sostituzione dei mancati, o tramite ripescaggio dei primi non eletti, o tramite la nomina di altri Soci dell’Associazione. La prima Assemblea utile dei Soci dovrà ratificare o meno tale nomina. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.
Nel caso che, per il venir meno di più Consiglieri, il numero dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale  si riduca al di sotto del numero minimo statutario di sette membri, l’intero Consiglio Direttivo decade e l’Assemblea deve essere prontamente convocata per la nomina di un Nuovo Consiglio direttivo Nazionale. 

ARTICOLO 13 – Rappresentanza
La rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale, spetta al Presidente dell’Associazione e, in caso di sua assenza od impedimento , al Coordinatore Nazionale. 
La firma di detto Coordinatore Nazionale costituirà prova, nei confronti di terzi, dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.
Il Presidente può nominare procuratori speciali, anche non Soci, per il compimento di singoli affari, ivi comprese le operazioni bancarie di qualsiasi specie e natura, senza eccezioni, riserve o limitazioni di sorta, stabilendone di volta in volta i poteri. 

ARTICOLO 14 – Comitato Tecnico Scientifico e comitato di Pianificazione, Promozione, Risorse e Sviluppo
L’Assemblea ha facoltà di nominare ogni tre anni, contestualmente con la nomina del Consiglio Direttivo Nazionale:

  • il Comitato Tecnico Scientifico;
  • il Comitato di Pianificazione, Promozione, Risorse e Sviluppo

 

All’Atto della nomina è compito dell’Assemblea decidere il numero di membri dei quali si comporrà ogni comitato.
Un regolamento interno potrà disciplinarne nel merito le regole di appartenenza e modalità di funzionamento. 

ARTICOLO 15 – Collegio dei Revisori dei Conti 
Il Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito, è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti nominati dall’Assemblea, anche tra i non iscritti all’Associazione.
Al Collegio dei Revisori è demandata la verifica periodica della regolarità delle scritture contabili dell’Associazione; verifica, inoltre, il rendiconto annuale, redigendo apposita relazione indirizzata al Presidente dell’Associazione, da depositare presso la sede dell’Associazione perché qualunque Associato possa prenderne visione, e da presentarsi al Consiglio Direttivo Nazionale ed alla successiva Assemblea degli Associati.
I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e dell’Assemblea, senza diritto di voto.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se durante detto periodo venisse a mancare un revisore, subentra il supplente più anziano di età. Esso resta in carica fino alla scadenza del mandato. 

ARTICOLO 16 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea per la durata di tre anni. Essi nominano il loro Presidente tra i membri effettivi.
Se durante il periodo di carica venisse a mancare un proboviro, subentra il supplente più anziano di età.
Al Collegio dei Probiviri è demandato il compito di dirimere eventuali controversie sull’interpretazione dello Statuto, sulle controversie insorgenti tra gli Associati, nonché le eventuali controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra gli Associati e l’Associazione. Esso decide in base ad equità e giustizia e, per quanto attiene alle controversie interne, la decisione sarà insindacabile ed inappellabile.
Su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale, il Collegio dei Probiviri esprime il proprio parere sull’accuse di indegnità rivolte ad un socio.
Per le controversie tra soci, relative all’applicazione o all’interpretazione del presente Statuto, gli iscritti rinunciano esplicitamente a adire l’Autorità giudiziaria e si rimettono alle decisioni del Collegio dei Probiviri che deciderà a maggioranza. Tale decisione sarà inappellabile. 

ARTICOLO 17 – Esercizi sociali – rendiconti
L’esercizio sociale decorre dal primo (1) gennaio al trentuno (31) dicembre di ogni anno.
A cura del Consiglio Direttivo Nazionale viene, entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, redatto il rendiconto dell’esercizio decorso che, insieme alla relazione illustrativa allo stesso e alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci convocata in via ordinaria, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. 

ARTICOLO 18 – Organizzazione 
L’Associazione svolgerà la sua opera su tutto il territorio nazionale, all’estero e nei Paesi CEE.
Al Coordinatore Nazionale è demandato il compito di coordinare l’attività dei Comitati locali.
Il Presidente interverrà direttamente se le attività di qualche Comitato non saranno in linea con la programmazione e le direttive stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale.
A tal fine, sarà facoltà del Presidente adire il Collegio dei Probiviri perché vengano adottate le misure necessarie affinché i Comitati si attengano alle direttive del Consiglio Direttivo Nazionale ivi compresa la rimozione del Presidente del Comitato. 

ARTICOLO 19 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire solo per deliberazione dell’assemblea, che vota con la maggioranza del 75% (settantacinque per cento) dei Soci aventi diritto di voto, iscritti da almeno 30 (trenta) giorni nel Libro dei Soci.
A seguito di tale delibera, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Essi provvederanno alle operazioni di liquidazione.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, l’Assemblea ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che perseguono finalità analoghe o affini o, in mancanza di esse , a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta della Legge.   

ARTICOLO 20 – Riferimento alla legge
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, avranno piena applicazione le disposizioni del libro primo, titolo II del Codice Civile, nonché le norme di legge in materia di ONLUS.

Codice etico

INTRODUZIONE
Finalità dell’ A.N.D.O.S. onlus
L’associazione A.N.D.O.S. ONLUS, la cui attività è iniziata nel dicembre del 1976, è un’istituzione di volontariato i cui associati sono raggruppati in Comitati locali con esclusive finalità d’informazione, di sensibilizzazione individuale, sociale e di studio in ordine ai problemi connessi alla salute della donna con particolare attenzione ai tumori alla mammella. I Comitati sono a loro volta Soci dell’A.N.D.O.S. ONLUS Nazionale.

L’A.N.D.O.S. onlus, che non ha scopo di lucro, è stata fondata da un gruppo di persone con lo scopo di riunire in libera associazione le persone che hanno subito un intervento al seno assieme a quanti intendono collaborare alla loro assistenza e al loro reinserimento nella società e negli ambiti di lavoro.
L’Associazione si è costituita con l’obiettivo di portare aiuto morale e materiale anche mediante lo svolgimento di attività di volontariato ed opere di umana solidarietà, assistenza sociale, beneficenza.
L’A.N.D.O.S. onlus persegue altresì attività di formazione, informazione e prevenzione sui problemi attinenti il cancro mammario nei confronti di medici, personale infermieristico, volontari e donne in generale affinché possa essere conseguito il pieno successo terapeutico insieme a quello funzionale e rieducativo.
L’Associazione svolge in alcuni suoi Comitati attività di tipo riabilitativo per il recupero psico – fisico delle donne operate.
L’A.N.D.O.S. onlus svolge eventualmente anche attività di formazione, informazione e volontariato per l’assistenza delle donne in generale.

Strumenti utilizzati dall’ A.N.D.O.S. onlus
Al fine di favorire una completa ripresa della donna operata al seno sotto il profilo fisico, psicologico, umano e sociale l’Associazione promuove iniziative ed attività con le proprie risorse umane, distribuite nelle strutture periferiche operanti sul territorio o congiuntamente ad altre istituzioni operanti nell’ambito della difesa della salute e nel campo della ricerca, della formazione e aggiornamento professionale.
Le risorse finanziarie sono reperite presso le Istituzioni (Stato, Regioni,Comuni), presso l’Unione Europea, nonché facendo ricorso a finanziamenti privati, Istituti, enti e/o organi in genere sia pubblici che privati compresi eventuali grants incondizionati (liberalità) o supporti a specifici progetti, che l’industria in genere o anche enti come le fondazioni potranno offrire per gli obiettivi descritti, nonché da proventi derivanti da ricerche, studi o documenti realizzati dall’Associazione o dalla gestione di eventuali attività commerciali.

DEFINIZIONI DEL CODICE ETICO DELL’ A.N.D.O.S. onlus
Art. 1 – Che cos’è il Codice Etico

Il Codice Etico è un accordo istituzionale volontario, stipulato tra i Soci dei Comitati e di Soci del Nazionale dell’A.N.D.O.S. onlus(in seguito chiamati Soci), al fine di regolamentare eticamente i rapporti tra di essi e tra l’Associazione e i propri interlocutori, compresi coloro che, tramite elargizioni di ogni genere, consentono ad essa di raggiungere i propri obiettivi.
Deve costituire uno strumento normativo in grado di modificare stabilmente i comportamenti dei singoli, certificando l’adesione dell’Associazione dei Soci all’insieme dei valori etici costituenti la finalità dell’A.N.D.O.S. Onlus.
L’appartenenza all’A.N.D.O.S. implica l’osservanza della normativa giuridica generale vigente nonché l’accettazione e la piena adesione non soltanto allo statuto dell’Associazione, ma anche al presente Codice Etico.

Art. 2 – Motivazione dei Soci dei Comitati e dei Soci del Nazionale
I Soci dell’A.N.D.O.S. onlus possiedono una forte motivazione che li spinge ad incidere sul miglioramento della qualità della vita attraverso la causa che servono.
Tramite l’A.N.D.O.S. onlus servono l’ideale dell’organizzazione non lucrativa e considerano lo sviluppo del mondo Non Profit il principio dominante della vita associativa, proponendosi di escludere ogni interferenza derivante da interessi individuali.

Art. 3 – Struttura del Codice Etico
Il Codice Etico si compone di tre parti portanti: la prima indica quelli che sono i principi generali ai quali l’A.N.D.O.S. onlus, in tutte le sue componenti, ispira la propria missione, la seconda detta le norme di condotta per le varie tipologie di destinatari e la terza definisce la struttura di attuazione e di controllo dell’effettiva applicazione del presente documento. 

PRINCIPI
Art. 4 – Carattere personale e responsabilità dei Soci dei Comitati e dei Soci del Nazionale

Come persone, i Soci dell’A.N.D.O.S. onlus sono eticamente responsabili verso loro stessi e verso l’Associazione di impersonare il carattere proprio della miglior tradizione umanitaria e di utilità sociale. Per questa ragione, non sono disposti a compromettere le loro convinzioni personali né quelle dell’Associazione e dei suoi appartenenti.

Art. 5 – Correttezza
La regolamentazione oggetto del presente Codice è diretta altresì a promuovere, realizzare e tutelare, nel generale interesse, la correttezza dell’operato dell’Associazione e la sua conseguente considerazione nei confronti della collettività, dello Stato, dell’opinione pubblica ed in genere di tutti quei soggetti che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurino a qualsiasi titolo rapporti di collaborazione od operino nell’interesse dell’A.N.D.O.S. onlus.

Art. 6 – Trasparenza all’interno dell’Associazione e verso i terzi
Il Codice riflette l’impegno dei Soci dell’A.N.D.O.S. onlus all’osservanza delle leggi vigenti ma anche la volontà di operare, in ogni profilo concreto della loro azione, secondo trasparenti e corrette norme di comportamento.
In particolare i Soci dei Comitati e i Soci del Nazionale dell’A.N.D.O.S. onlus riconoscono la propria responsabilità nel garantire che le necessarie risorse umane e finanziarie vengano reperite in maniera etica, professionale e trasparente, secondo l’interesse esclusivo dell’Associazione e mai a vantaggio personale e che l’intenzione del finanziatore venga rispettata con onestà al fine di generare sostegno al privato sociale e fiducia negli enti Non Profit.

Art. 7 – Tutela del nome di A.N.D.O.S. onlus
Nello svolgimento delle proprie attività i Soci dell’A.N.D.O.S. onlus non devono commettere azioni capaci di danneggiare o compromettere i profili valoriali e di immagine che caratterizzano l’Associazione e il suo buon nome, né la sua progettualità, ossia le attività che pone in essere per raggiungere i propri scopi.

Art. 8 – Indipendenza dell’Associazione e dei propri giudizi scientifici
I Soci si impegnano a non ricevere direttamente finanziamenti o a non far pervenire all’A.N.D.O.S. onlus contributi che, per le caratteristiche politiche, culturali ed economiche del donatore potrebbero pregiudicare l’indipendenza di loro stessi o dell’Associazione.
L’Associazione si impegna a ricercare il maggior numero di fonti di finanziamenti, evitando di stabilire rapporti preferenziali di tipo patrimoniale con terzi interessati a finanziare i progetti elaborati dall’A.N.D.O.S. onlus.
L’Associazione, nell’ambito della sua funzione informativa, formativa e di supporto attivo a favore delle donne operate al seno e alle donne in generale, non potrà subire dai finanziatori condizionamenti esterni di nessun tipo con riguardo all’elaborazione scientifica e culturale dei progetti che pone in essere, alla relativa pubblicazione dei risultati, alla sperimentazione etica di nuovi farmaci, allo studio della diagnostica innovativa, e al rapporto con le istituzioni (ministeriali, regolatorie e simili) nelle loro varie espressioni.

Art. 9 – Utilizzo dei fondi
L’Associazione si impegna a perseguire un’ efficace, efficiente e lungimirante uso delle risorse umane e finanziarie. A tal proposito i Soci garantiscono che le risorse finanziarie di solidarietà saranno utilizzate secondo il criterio della buona gestione per fini conformi a quelli statutariamente indicati.
La destinazione dei fondi deve essere chiaramente esplicitata e legata alla sopravvivenza dell’Associazione ed alla realizzazione di specifici progetti.
I risultati dell’attività posta in essere attraverso l’utilizzo delle risorse dell’Associazione devono essere resi noti alla collettività.

RAPPORTI CON I TERZI
Art. 10 – Ambito di operatività e diffusione esterna

Il presente Codice si rivolge, altresì, ai rapporti intercorrenti tra l’Associazione e i soggetti che forniscono gli strumenti necessari al raggiungimento della finalità associativa. Pertanto il Codice sarà esteso, nelle forme e nei modi ritenuti più idonei, a quanti a vario titolo operino nell’ambito del settore ed entrino in contatto con l’Associazione.

Art. 11 – Rapporti con gli “Stakeholder”
L’A.N.D.O.S. intende sviluppare, anche grazie al Codice Etico, un rapporto fiduciario con i suoi Stakeholder, cioè con quelle categorie di individui, gruppi, associazioni o istituzioni le cui aspettative sono in gioco nella conduzione delle attività associative e che, a vario titolo, possono contribuire al perseguimento della sua missione.

Art. 12 – Rapporti con le Istituzioni
L’A.N.D.O.S. onlus dialoga attivamente con le Istituzioni e con le organizzazioni della società civile e fornisce parere esperto ed apporti professionali per il perseguimento di obiettivi comuni nel campo della salute.

Art. 13 – Rapporti con i finanziatori
Al fine di evitare il sorgere di interessi concorrenziali o conflittuali e di rapporti privati e/o di collaborazione, i Soci, sin dalla fondazione dell’associazione, si sono astenuti dal ricevere ogni possibile finanziamento e/o emolumento in prima persona senza averlo preventivamente dichiarato all’Associazione, come si sono astenuti dal far pervenire all’Associazione contributi occulti o sottoposti a condizioni non etiche e che possano in qualsiasi maniera influire sull’indipendenza dell’Associazione nel raggiungimento dei propri obiettivi.
L’Associazione, pur riconoscendo il ruolo di primaria importanza dei finanziamenti erogati da terzi, si impegna a non favorire in nessun modo un processo di assimilazione della logica Non Profit a quella propria delle organizzazioni For Profit o pubbliche.
L’A.N.D.O.S. onlus si impegna a fornire ai finanziatori, tramite le modalità indicate nello statuto, una chiara e veritiera informazione sullo scopo che essa persegue, sulle finalità, i tempi e le modalità d’attuazione delle iniziative e dei progetti da sostenere, nonché sulle attività svolte attraverso l’impiego dei fondi stessi.

Art. 14 – Finanziamenti
Fermo restando quanto già indicato negli articoli precedenti, l’A.N.D.O.S. onlus, nel delicato rapporto esistente con i finanziatori operanti nei vari settori, si impegna ad accettare fondi finalizzati al sostegno dell’Associazione e degli specifici progetti dalla stessa ideati e condotti in maniera del tutto autonoma ed indipendente: liberalità incondizionate e fondi ad hoc per lo svolgimento di attività predeterminate. Nel caso di finanziatori per i quali sia stato accertato o comunque pubblicamente diffuso il probabile coinvolgimento in situazioni eticamente riprovevoli, i finanziamenti potranno essere accettati, ma saranno soggetti ad un controllo ancor più attento a garanzia dell’indipendenza e della trasparenza dell’Associazione. In tali casi, in particolare, la procedura di attribuzione del finanziamento nonché la scelta sull’utilizzo del medesimo saranno attuati dal Consiglio Direttivo Nazionale sotto la vigilanza e sentito il parere del Supervisore etico il quale dovrà dare apposita informativa sul finanziamento stesso e sul suo impiego alla prima Assemblea dei soci.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE OPERATIVA
Art. 15 – Sottoscrizione di impegno e di accettazione del Codice Etico

Ogni Socio prende visione ed accetta il presente Codice, esprimendo l’impegno a non ostacolare in nessun modo il lavoro degli organi preposti alla salvaguardia della sua effettività.

Art. 16 – Supervisore etico
L’assemblea elegge tra i Soci un Supervisore etico con la finalità di garantire l’effettiva adesione dei Soci dei Comitati e dei Soci del Nazionale ai principi del presente Codice.
Il Supervisore rimane in carica per due anni, è liberamente rieleggibile e viene nominato ad anni alterni rispetto al Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 17 – Compatibilità della carica di Supervisore etico
Per garantire l’indipendenza del suo operato, la carica di Supervisore non è compatibile con quella di Presidente, Coordinatore, per l’ A.N.D.O.S. onlus Nazionale, Vice-Presidente, Segretario e comunque di membro del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione medesima.

Art. 18 – Modalità di esercizio del controllo
Ai fini dello svolgimento della propria funzione, il Supervisore etico con cadenza semestrale riceve dal Consiglio Direttivo Nazionale un resoconto dettagliato ed aggiornato delle attività svolte dall’Associazione, in particolare dei finanziamenti accettati e dei progetti realizzati e che si intendono realizzare.
Al Supervisore etico, inoltre, ciascun Socio, dipendente o collaboratore, dell’A.N.D.O.S. onlus che ne abbia notizia provvede a segnalare eventuali comportamenti che possano risultare difformi dal presente Codice.

Art. 19 – Funzione istruttoria, propositiva e consultiva del Supervisore etico
Nell’ambito dell’attività di verifica sull’osservanza del Codice Etico demandata, il Supervisore etico:

  • provvede ad istruire, anche a seguito di motivate segnalazioni dei Soci, i casi di presunte infrazioni al Codice;
  • sottopone al Consiglio Direttivo Nazionale le proposte di sanzione per le quali siano risultate fondate, a suo giudizio, le contestazioni o le denunce di infrazione al Codice;
  • esprime pareri consultivi sull’applicazione del Codice su richiesta dei Soci o del Consiglio Direttivo Nazionale;
  • si presenta almeno una volta all’anno di fronte all’Assemblea dei Soci per fornire una relazione del suo operato.

 

Art. 20 – Funzione di indirizzo del Supervisore etico
Il Supervisore etico svolge una funzione di raccomandazione preventiva in relazioni a fattispecie di comportamento che, pur non costituendo palesi violazione al Codice etico, non appaiono conformi ai principi generali del Codice stesso o dell’etica associativa dell’A.N.D.O.S. onlus.
Il Supervisore può anche proporre, in base alle casistiche riscontrate, le modifiche e le integrazioni del presente Codice, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci dell’A.N.D.O.S. onlus.
Il Supervisore etico non percepisce emolumenti per le attività legate allo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 21 – Funzione di valutazione dei conflitti d’interesse
Al Supervisore etico spetta il compito di valutare l’effettiva e concreta esistenza di situazioni di conflitto di interessi al fine di evitare che chiunque, tra Soci, dipendenti o collaboratori dell’A.N.D.O.S. onlus , possa trarre vantaggio da situazioni distorsive o causare anche indirettamente discredito alla professionalità, all’indipendenza ed alla trasparenza dell’Associazione e delle attività da essa svolte.
Il Socio che abbia notizia di una potenziale situazione di conflitto di interessi è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Supervisore etico che procederà alle opportune verifiche. Qualora oggetto di verifica fosse il comportamento del Supervisore etico in qualità di Socio dell’A.N.D.O.S. onlus, tutti i suoi compiti saranno devoluti al Presidente.
Si avrà conflitto di interessi quando un Socio, dipendente o collaboratore, dell’A.N.D.O.S. onlus, a causa di una particolare relazione formale (sua o di un suo stretto familiare) con un finanziatore abituale o potenziale o comunque a causa di un interesse di altra natura all’interno dell’organizzazione finanziatrice, si trovi in una situazione di conflitto concreto e specifico, tale cioè da pregiudicare la sua autonomia di giudizio in relazione ad una determinata attività da svolgere in favore dell’Associazione.
Al fine di evitare la nascita di potenziali conflitti e di garantire al contempo la trasparenza dell’Associazione, il Socio dell’A.N.D.O.S. onlus dovranno sempre informare il Supervisore etico ed il Consiglio Direttivo Nazionale della loro partecipazione a convegni, riunioni, o attività in genere la cui presenza è stata richiesta o resa possibile da finanziamenti provenienti da terzi.

Art. 22 – Proposte di sanzione del Supervisore etico
Qualora il Supervisore etico, espletata la procedura istruttoria, abbia verificato la sussistenza di una specifica violazione al Codice, procede, dopo essersi confrontato con il Presidente, all’adozione di una proposta di sanzione e la comunica al Socio interessato. Nel caso in cui oggetto della proposta sanzionatoria sia il Presidente, il Supervisore si rivolge, convocandola in tempi utile, all’Assemblea dei Soci dei Comitati e dei Soci del Nazionale per individuare, di concerto con questa, la relativa sanzione.

Art. 23– Provvedimenti sanzionatori
I provvedimenti comminabili, nel caso di comprovate violazioni delle norme del Codice Etico associativo, sono i seguenti:
a) avvertimento formale con richiesta di immediata cessazione del comportamento;
b) sospensione associativa per un termine estensibile fino a 6 mesi;
c) espulsione dall’Associazione.
L’applicazione della sanzione di cui alla lettera c) dovrà essere formalmente approvata anche dal Consiglio Direttivo, con esclusione, nel caso in cui destinatario del provvedimento fosse un membro del Consiglio, del voto dello stesso.
Il Supervisore dispone l’esecuzione e i relativi tempi di attuazione della sanzione.

Regolamento Comitati

Art. 1) Il presente regolamento è stato approvato dall’Assemblea dei soci in data 13 maggio 2010 in base all’art. 11 dello statuto sociale.

Adesione quale socio ordinario

Art. 2) Gli aspirati Comitati che desiderano aderire ad ANDOS in base all’art. 6 dello statuto sociale dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • breve spiegazione dei motivi che hanno spinto a chiedere l’apertura;
  • indicare almeno 5 nomi del futuro Consiglio Direttivo del Comitato abbinate alle seguenti cariche: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere.

 

Art. 3) L’aspirante Comitato indirizzerà la richiesta di apertura del nuovo Comitato A.N.D.O.S. onlus alla sede del Coordinamento Nazionale, oggi sita in:

Comitato A.N.D.O.S onlus di Roma
Via Felice Grassi-Gondi.n. 47
Tel 0670304092
e-mail: andos-comitato-roma@alice.it 

Art. 4) La lettera di richiesta verrà sottoposta dal Coordinatore Nazionale al Consiglio Direttivo Nazionale di A.N.D.O.S. onlus. Accertata l’idoneità della loro struttura al perseguimento dei fini dell’Associazione Nazionale, il Consiglio Nazionale esprimerà parere positivo a procedere attraverso una raccomandata su carta intestata ANDOS – O.N.L.U.S. firmata dal Coordinatore Nazionale.

Avuto parere positivo ciascun Comitato dovrà procedere a registrare lo statuto sociale (per atto pubblico o scrittura privata autenticata) adottando lo statuto tipo previsto da ANDOS – O.N.L.U.S.

Copia dell’atto costitutivo e dello statuto firmato e registrato presso ufficio del registro della Agenzia delle Entrate e la copia del codice fiscale del nuovo comitato dovranno essere inviati alla sede dell’ANDOS – O.N.L.U.S., via Peschiera, 1 – 20154 Milano.

I Comitati dovranno assumere la denominazione di: “Comitato A.N.D.O.S. di …….. – O.N.L.U.S.” con l’aggiunta del nome della località ove è posta la sede del Comitato stesso.

Ricevuta la documentazione di cui sopra, ANDOS – O.N.L.U.S.  provvederà a comunicare il riconoscimento del Comitato includendolo come socio ordinario.

Coordinamento dei Comitati

Art. 5) I Comitati hanno autonomia sia operativa che amministrativa nell’ambito di loro appartenenza, in quanto le realtà locali presentano caratteristiche specifiche che devono essere affrontate secondo scelte, schemi operativi, mezzi di intervento e risorse umane opportunamente adottati.

Art. 6) Al Consiglio Direttivo Nazionale di questa Associazione spetta la programmazione e direzione delle iniziative di interesse nazionale. Sarà compito dell’Associazione Nazionale effettuare corsi di formazione professionalizzante ai volontari dei Comitati nonché effettuare il monitoraggio dei loro aderenti e delle attività dei Comitati. Si specifica che i nuovi Comitati sono obbligati a partecipare al corso di formazione organizzato dall’A.N.D.O.S. onlus Nazionale 1 volta all’anno almeno per i primi 2 anni dall’apertura.

Ogni Comitato si impegna a fornire all’Associazione Nazionale ogni informazione per finalità operative o statistiche che sarà richiesta.

Art. 7) I Comitati effettueranno, per il raggiungimento dei fini associativi, tutte le iniziative che riterranno valide in sede locale, fermo restando che ogni iniziativa che coinvolge più aree del territorio andrà comunicata al Coordinatore Nazionale al quale spettano compiti di indirizzo e di coordinamento di tutte le attività dei Comitati locali.

Cessazione dei Comitati

Art. 8) Il Consiglio Direttivo Nazionale è vigile sul comportamento dei diversi Comitati. Per tale funzione, nel caso in cui un Comitato non rispetti la competenza territoriale o ponga in essere comportamenti in contrasto con le normative di Legge o con l’indirizzo generale di ANDOS – O.N.L.U.S., sarà facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale di intervenire in merito:

  • direttamente richiamando ufficialmente il Comitato ad interrompere i comportamenti contrastanti;
  • adire il Collegio dei Probiviri per dirimere le questioni di disaccordo fra ANDOS – O.N.L.U.S.  e il Comitato;
  • esercitare il proprio diritto di esclusione del Comitato.

Art. 9) Il Comitato perde la qualifica di socio ordinario se:

  • si dimette;
  • perde i requisiti prescritti per l’ammissione;
  • si rende moroso di due quote associative consecutive e non pone rimedio entro i 15 giorni dalla messa in mora (con comunicazione del Consiglio Direttivo Nazionale a mezzo lettera raccomandata a.r.);
  • per indegnità o comportamento contrastante con l’etica, le normative di Legge o l’indirizzo generale di ANDOS onlus.

L’indegnità sarà sancita dall’Assemblea dei soci accompagnata da parere vincolante favorevole del Collegio dei Probiviri. Può essere sancita l’indegnità anche nel caso in cui il comportamento scorretto sia posto in essere da alcuni dei soci del Comitato e, nonostante richiamo da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, il Comitato non sia intervenuto nella risoluzione del problema.

Art. 10) La cessazione della qualifica di socio fa decadere ogni carica che i propri rappresentanti hanno in ANDOS onlus  e obbliga il Comitato:

  • modifica della denominazione sociale;
    divieto di utilizzo del nome “ANDOS” per la propria corrispondenza sia interna che esterna;
  • autorizza ANDOS onlus a comunicare agli uffici pubblici o di interesse pubblico del territorio in cui ha la sede il Comitato espulso, che il Comitato non è più riconosciuto da ANDOS onlus. 

Regolamento elettorale

Art. 1) Il presente regolamento è stato approvato dall’Assemblea dei soci in data 13 maggio 2010 in base all’art. 11 dello statuto sociale.

Candidature per il consiglio direttivo nazionale

Art. 2) Possono candidarsi al Consiglio Direttivo Nazionale tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative. I Comitati (Soci ordinari) potranno presentare una sola candidatura nella persona del proprio Presidente o di un membro del Consiglio Direttivo.

Art. 3) I candidati dovranno presentare la propria candidatura presso:

ANDOS onlus Nazionale
Via Peschiera, 1
20154 Milano
Fax 02-80506552
e-mail: info@andosonlusnazionale.it

A mezzo posta, e-mail o fax entro la data prevista e comunicata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

La richiesta dovrà essere così composta:

  • Domanda di candidatura (su fac-simile su carta intestata del Comitato o del Socio per le altre categorie), firmata dal candidato.
    Breve curriculum vitae
    Art. 4) ANDOS – O.N.L.U.S. provvederà a verificare le candidature controllando:
    – la qualifica di socio;
    – il corretto pagamento delle quote associative.

Verso eventuali rigetti il candidato potrà presentare ricorso al Collegio dei Probiviri entro 15 giorni dal ricevimento del rigetto a mezzo lettera raccomandata a.r.

L’elenco dei candidati in regola saranno comunicati ai Soci e pubblicati sul sito ufficiale dell’Associazione.

Elezioni

Art. 5) Il Consiglio Direttivo Nazionale provvederà a nominare un comitato elettorale al quale sarà affidato il compito di controllo del regolare svolgimento delle elezioni e del successivo spoglio delle schede elettorali.

Art. 6) Nel caso il numero dei candidati sia uguale al numero dei consiglieri decisi dall’Assemblea ai sensi dell’art. 12 dello Statuto sociale, il Consiglio Direttivo Nazionale potrà essere nominato per acclamazione senza procedere a votazione. L’Assemblea potrà comunque decidere comunque per la votazione.

Art. 7) Il Consiglio Direttivo Nazionale eletto provvederà subito all’elezione fra i suoi membri delle cariche di:

  • Presidente;
  • Vice-Presidente;
  • Coordinatore Nazionale;
    Tesoriere.

Convenzioni